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28/05/2014 - Convertito in Legge il Decreto c.d. "Piano Casa": Gazzetta Ufficiale

Convertito in Legge il Decreto c.d. "Piano Casa": Gazzetta Ufficiale

In data 27 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 è stata pubblicata la Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del D.L. n. 47/2014 (c.d. "Piano Casa"), recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

In particolare, in sede di conversione, sono state inserite le seguenti precisazioni:

  • la soppressione del doppio limite del bonus mobili; la spesa agevolabile può essere quindi superiore alla spesa sostenuta per i connessi lavori di ristrutturazione dell'immobile;
  • nei comuni colpiti da calamità naturali negli ultimi cinque anni e in quelli ad emergenza abitativa è possibile applicare la cedolare secca al 10% (contratti a canone concordato);
  • i soggetti che occupano un immobile senza averne titolo non potranno richiedere gli allacciamenti per le forniture di luce, acqua, gas e telefono.

 

Chiarimenti in merito alla deducibilità degli interessi passivi per mutui: Circolare AE

Con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, l'Agenzia delle Entrate, in merito alla deducibilità degli interessi passivi per mutui, ha precisato che:

  • nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge;
  • nel caso di acquisto di unità immobiliare adiacente all'abitazione principale che si intende accorpare a quest'ultima, il contribuente può detrarre gli interessi passivi riferiti anche al mutuo contratto per l'ampliamento ma solo dopo l'accorpamento e nel limite complessivo di euro 4.000;
  • gli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto dell'abitazione principale nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo, sono detraibili anche nel caso in cui l'immobile utilizzato quale dimora abituale non sia più agibile a seguito di specifica ordinanza di sgombero.

 

Cessione di ramo d'azienda inesistente se non sussiste l'identità economica dell'unità produttiva

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11832 del 27 maggio 2014, entrando nel merito di una causa intentata per una cessione di ramo d'azienda, ha affermato che la cessione, per essere tale, deve riguardare un'unità produttiva caratterizzata da lavoratori con un particolare know how che costituiscano, di fatto, un'"entità economica che conservi la propria identità economica", coerentemente alle direttive europee in materia e all'articolo 2112 del c.c.

Resta esclusa la cessione di ramo d'azienda nell'eventualità in cui l'azienda, come nel caso in specie, crei dal nulla un'unità produttiva al solo fine di cederla all'esterno, concentrando in essa alcuni lavoratori provenienti da diverse società del gruppo, in una specie di "cimitero degli elefanti": tale pratica non è riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, ma alla cessione di contratti di lavoro, che risulta illecita se compiuta senza il consenso dei lavoratori interessati.

Risarcimento per esposizione all'amianto dell'operaio desunta dagli studi di settore

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni in favore degli eredi dopo la morte del dipendente per tumore ai polmoni causato dall'esposizione alle polveri di amianto.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11831 del 27 maggio 2104, ha dichiarato pienamente legittima la metodologia utilizzata dal consulente tecnico d'ufficio, che ha desunto l'esposizione all'amianto dell'operaio dai criteri indicati dagli studi di settore secondo i dati ricavabili dalle mansioni tipiche del lavoratore tratti da documentazione del Ministero del Lavoro e dell'INAIL, nonché dalla letteratura scientifica ed elaborati con l'algoritmo tedesco. Il perito aziendale non riesce a smentire tali conclusioni, visto che la pericolosità dell'asbesto ed i rischi connessi alle relative lavorazioni è nota dagli anni Sessanta.