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29/04/2014 - Rinominatati i codici tributo per il versamento della TARI: Risoluzione Agenzia

Rinominatati i codici tributo per il versamento della TARI: Risoluzione Agenzia

Con Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45, l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo istituiti con Risoluzione 27 maggio 2013, n. 37 per il versamento, tramite Mod. F24, della TARI.

In particolare, i codici sono stati rinominati come segue:

  • "3944" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011";
  • "3950" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011";
  • "3945" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. - INTERESSI";
  • "3946" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 - SANZIONI";
  • "3951" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 -INTERESSI ";
  • "3952" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI".
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

 

Istituzione codici tributo per versamento imposte dovute su "exit - tax": Risoluzione AE

Con Risoluzione 24 aprile 2014 n. 44, l'Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte sui redditi rateizzate sulle plusvalenze da exit-tax, (articolo 166 TUIR così come modificato dall'art. 91 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), ha istituito i seguenti codici tributo:

  • "4049" denominato "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all'articolo 166 del TUIR - IRPEF";
  • "2026" denominato "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all'articolo 166 del TUIR - IRES";
  • "2027" denominato "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all'articolo. 166 del TUIR - Maggiorazione IRES - Società di comodo";
  • "2028" denominato "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all'articolo 166 del TUIR - Addizionale IRES - settore petrolifero e gas";
  • "2030" denominato "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all'articolo 166 del TUIR - Addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi".

 

Primi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sul bonus in busta paga

Facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 del DL n. 66/2014, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 contenente i primi chiarimenti in relazione al bonus spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Come noto, l'ammontare del bonus è pari ad euro 640 per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

L'Agenzia precisa, tra l'altro, che:

  • i sostituti d'imposta riconoscono il bonus eventualmente spettante
    • in via automatica senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari
    • a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio ovvero, nelle ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno,
    • utilizzando l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (a titolo di esempio, ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà) e, in caso di incapienza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga;
  • la determinazione del periodo di lavoro nell'anno cui deve essere rapportato il bonus va effettuata considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS, con il Messaggio n. 4250 del 23 aprile 2014, fornisce chiarimenti in merito alla gestione del periodo transitorio per i Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito (art, 2, c. 28, Legge n. 662/1996).

L'Istituto ricorda che tali Fondi devono essere adeguati alle norme della Legge n. 92/2012 con decreto interministeriale Lavoro/MEF, sulla base di accordi collettivi. Al riguardo il Ministero del Lavoro ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e fino alla data di entrata in vigore dei nuovi decreti interministeriali sono ammessi agli interventi previsti dai rispettivi Fondi di solidarietà tutti i soggetti le cui istanze siano state inoltrate all'INPS entro il 31 dicembre 2013 e non siano ancora state deliberate dai rispettivi Comitati amministratori. Per quanto riguarda gli assegni straordinari di sostegno al reddito, sono ammessi quei soggetti le cui prestazioni abbiano decorrenza dal 2014 sulla base di accordi contrattuali stipulati entro il 31 dicembre 2013 e presentati all'INPS entro tale data.