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29/09/2014 - Finanziamenti per le piccole-medie imprese: Circolare

Finanziamenti per le piccole-medie imprese: Circolare

Con Circolare 26 settembre 2014, n. 29, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'articolo 32 D.L. n. 83/2012 (c.d. "Decreto Crescita") che ha modificato il regime civilistico e fiscale degli interessi degli strumenti finanziari che possono emettere le imprese domestiche di piccole e medie dimensioni, quali le obbligazioni e le cambiali finanziarie.

In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • la deducibilità degli interessi passivi sostenuti è consentita senza dover tener conto delle limitazioni previste dall'articolo 3, comma 115, Legge n. 549/1995 che condiziona la misura della deducibilità sulla base dei parametri di rendimento del prestito obbligazionario. In tal modo, gli interessi passivi sono deducibili applicando esclusivamente le regole generali dettate dall'articolo 96 TUIR;
  • le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1, D.Lgs. n. 239/1996, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

 

Dichiarazione integrativa emendabile in contenzioso: Cassazione

Con Sentenza 26 settembre 2014, n. 20415, la Corte di Cassazione ha chiarito che la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione dei redditi, allegando errori di fatto di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in contenzioso, oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione, solo nell'ipotesi di correzioni di errori od omissioni di carattere meramente formale che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o un maggior debito d'imposta.

Il termine di presentazione della dichiarazione integrativa opera infatti solo nel caso in cui si voglia mutare la base imponibile, e non quando venga in rilievo un errore di compilazione meramente formale.

 

Lavoro subordinato: la soggezione al potere gerarchico non può essere l'unico criterio

Nell'ambito di un contenzioso sulla corretta qualificazione di un rapporto di lavoro, la Corte di Cassazione ha ribadito che elementi quali l'inserimento in turni settimanali, da cui deriva un preciso orario di lavoro che il lavoratore non può gestire autonomamente, nonché la percezione di un compenso fisso mensile e la scarsa autonomia lavorativa configurano un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Dalla Sentenza n. 20367 pubblicata il 26 settembre 2014, emerge inoltre che la soggezione al potere gerarchico del datore di lavoro non è di per sé sufficiente a configurare, o escludere, un rapporto di natura subordinata, ma vanno considerati altri aspetti "sussidiari" a questo, che incidono sullo svolgimento del rapporto.

 

Certificazione Unica 2015 (CU2015): pubblicata la bozza sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile in bozza la Certificazione Unica 2015 (che, dal 2015, non si chiamerà più CUD ma CU2015), che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel CUD, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera.

Pertanto, tramite la Certificazione Unica confluiranno in un unico modello tutti i redditi corrisposti nel 2014.

Tra le principali novità, si segnala che la Certificazione Unica contiene un'apposita sezione per gestire il bonus IRPEF di 80 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate.

 

Solidarietà aziende in CIGS: al via le richieste di riduzione contributiva

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 23 del 26 settembre 2014, fornisce le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto interministeriale n. 83312/2014, a favore delle aziende rientranti nella normativa CIGS che hanno in corso contratti di solidarietà. Destinatarie sono le imprese che hanno individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività o che abbiano un piano di investimento finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Lo sgravio è riconosciuto, per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per un massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda di riduzione contributiva, disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, va presentata (per un periodo non superiore a 12 mesi al fine del monitoraggio delle risorse), unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti di miglioramento della produttività o di riduzione delle inefficienze, tramite posta certificata, contestualmente agli indirizzi:

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (per il Ministero del Lavoro e P.S.)
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (per l'INPS).

Tirocini formativi con stranieri residenti all'estero: definite le linee guida

Con Accordo del 5 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha definito le linee guida per l'attivazione di tirocini per persone straniere residenti nel proprio paese di origine o, comunque, fuori dall'Unione europea, che vanno recepite da Regioni e Province autonome entro 6 mesi dalla data dell'accordo in esame. Pertanto, vengono forniti gli standard minimi per la disciplina delle questioni specifiche di competenza regionale, nonché per la migliore attuazione della normativa nazionale in tema di ingresso e soggiorno per motivi di tirocinio.

I suddetti tirocini sono rivolti alle persone straniere (inclusi i disoccupati e gli inoccupati) che attestano un percorso formativo professionale cominciato nel paese d'origine e da completare in Italia, per una durata minima di almeno 3 mesi e non superiore a 12 mesi (comprese eventuali proroghe).