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3/01/2014 - Società agricole, tornano le opzioni: Legge di Stabilità 2014

Società agricole, tornano le opzioni: Legge di Stabilità 2014

L'articolo 1, comma 36, Legge n. 147/2013 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") ripristina la possibilità, dal 2014:

  • per le società agricole, di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ex art. 32, TUIR;
  • per le società esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli, di optare per l'applicazione del coefficiente di redditività del 25%.
Tali opzioni erano state soppresse dalla Legge di Stabilità 2013.

Pagamento canoni di locazione ad uso abitativo con mezzi tracciabili: Legge di Stabilità 2014

La Legge di Stabilità 2014, all'art. 1, commi 49 e 50 ha disposto, in deroga al limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti (art. 49, D.Lgs. n. 231/97),l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurarne la tracciabilità, anche ai fini dell'asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore/conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR).

Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l'evasione fiscale è attribuita al Comune l'attività di monitoraggio dei relativi contratti.

DURC "estero": aggiornato lo Sportello unico previdenziale

L'INAIL, nella Nota protocollo n. 3 del 2 gennaio 2014, comunica che è stato aggiornato lo Sportello unico previdenziale (versione 4.0.1.30 del 30 dicembre 2013) con l'implementazione per la richiesta del DURC "estero".

L'Istituto chiarisce che l'implementazione riguarda la possibilità per i soli utenti con profilo "azienda" e "intermediario" di richiedere un DURC da presentare esclusivamente a soggetti privati o amministrazioni esteri. Tale certificato reca in calce la dicitura "Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero ed è valido 120 giorni dalla data di emissione".