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30/05/2014 - Codici e causali per i versamenti dei contributi dovuti ad ENPACL ed ENPAPI: Risoluzioni AE

Codici e causali per i versamenti dei contributi dovuti ad ENPACL ed ENPAPI: Risoluzioni AE

In data 29 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate, con le Risoluzioni nn. 55 e 54, ha approvato i codici tributo per versare, rispettivamente, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) e all'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) i contributi dovuti, a vario titolo, dai loro assistiti.

In particolare, il versamento delle somme dovute all'ENPACL dovrà essere effettuato mediante il Mod. F24, utilizzando i codici da E50 a E64.

Il versamento delle somme dovute all'ENPAPI dovrà essere invece effettuato con il Mod. F24 "Accise" utilizzando i seguenti codici:

  • da E001 a E012, relativamente alla Gestione separata - Committenti;
  • da E013 a E28, relativamente alla Gestione principale.

 

Accertamento e nomina liquidatori S.R.L.: Parere MISE

Con Parere 19 maggio 2014, n. 94215, il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito all'accertamento delle cause di scioglimento di s.r.l. ex art. 2484, comma. 1, n. 1-5, c.c. e alla contestuale nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate, cioè senza ricorso alla funzione notarile, ha reso noto che, nonostante sia tutt'ora in corso un dibattito, la linea interpretativa percorribile possa essere così sintetizzata:

  • la nomina del notaio non è obbligatoria tutte le volte che la delibera assembleare, mediante la quale vengono nominati i liquidatori di una s.r.l. nei casi di scioglimento previsti dall'art. 2484 codice civile, non sia espressione della volontà dei soci tesa a modificare l'atto costitutivo della società;
  • la nomina del notaio e il ricorso alla verbalizzazione notarile è obbligatoria laddove la delibera di nomina dei liquidatori intervenga successivamente rispetto a quanto già oggetto di particolare e specifica definizione statutaria, con riferimento alle attribuzioni ed ai poteri spettanti ai liquidatori, al fine di modificarne i contenuti;
Il Ministero precisa inoltre che qualora l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 6), c.c., per la quale non sono previste ex lege cause di scioglimento, sia altrettanto necessario l'ausilio del notaio.

 

Lavoro accessorio: nuova procedura telematica

L'INPS, con il Messaggio n. 5000 del 29 maggio 2014, comunica la revisione della procedura telematica per l'acquisto e l'utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio.

L'abilitazione alla nuova procedura va richiesta, indicando il codice fiscale / partita IVA del committente e l'eventuale codice fiscale del delegato, inoltrando una mail alla casella di posta del referente regionale del lavoro accessorio, il cui indirizzo è reperibile sul sito www.inps.it.

La nuova procedura telematica, denominata "FastPOA", facilita le operazioni necessarie alla gestione del lavoratore accessorio, è accessibile mediante PIN sul sito dell'Istituto al percorso "Servizi OnLine / Elenco di tutti i servizi / Lavoro Accessorio / Committenti-Datori di Lavoro (oppure Consulenti-Associazioni e delegati)".

 

Sgravio dei premi 2013: in Gazzetta il decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014 il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014, in merito alla determinazione, per l'anno 2013, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In particolare il tetto massimo di imponibile anno 2013 del dipendente oggetto di sgravio viene stabilito nel 2,25%.

Per la concreta applicazione dello sgravio è necessario ora attendere le istruzioni da parte dell'INPS, il quale definirà i termini di invio telematico delle domande.

 

Denuncia di malattia professionale: chiarimenti sulla difficoltà di invio di alcuni dati

L'INAIL, nella Nota n. 4101 del 27 maggio 2014, rileva, in merito agli obblighi connessi alla denuncia di malattia professionale, l'impossibilità per alcune aziende di fornire le informazioni richieste nei campi della procedura telematica relativi ai "Dati di esposizione al rischio".

In tal casi (rapporto di lavoro con datore di lavoro diverso dal denunciante, denuncia per lavoratori cessati dal servizio, aziende cessate) l'Istituto consente di trasmettere via PEC, il modulo "101 Prest", allegando una nota esplicativa contenente le motivazioni che hanno impedito l'utilizzo della procedura telematica.

 

Istruzioni INPS per il "bonus 80 euro" in presenza di prestazioni erogate direttamente dall'Istituto

L'INPS, con la Circolare n. 67 del 29 maggio 2014, interviene in materia di "bonus 80 euro" fornendo chiarimenti con riferimento ai casi di erogazione di prestazioni di sostegno al reddito a proprio carico.

In particolare, l'Istituto, ricordando che le prestazioni in oggetto sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro (vedi, ad esempio, la cassa integrazione guadagni, malattia e maternità) oppure alla cessazione dello stesso (vedi, ad esempio, la cassa integrazione guadagni, malattia e maternità), precisa che:

  • qualora eroghi direttamente la prestazione, sia in costanza del rapporto di lavoro sia nel caso di cessazione dello stesso, provvederà anche a corrispondere il bonus 80 euro;
  • qualora, invece, le stesse siano anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all'Istituto, il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l'eventuale bonus spettante.
Rimane fermo che gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all'INPS, il quale potrà recuperare il bonus eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 

Detassazione 2014: le indicazioni del Ministero del Lavoro

Con la Circolare n. 14 del 29 maggio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali interviene in merito all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali erogate in corso d'anno.

Come noto, ai sensi del DPCM del 19 febbraio 2014, la detassazione è applicabile per l'anno 2014 compatibilmente con quanto previsto per l'anno 2013 e di conseguenza, solamente a quelle somme riconducibili ad incrementi di produttività o efficienza, così come stabilito negli accordi di produttività di secondo livello.

Tra le altre cose, il Ministero precisa che

  • qualora in corso 2013 sia stato firmato un accordo ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013 valevole anche per l'anno 2014 e
  • detto accordo sia già stato depositato alla DTL competente in corso 2013,
nessun ulteriore adempimento dovrà essere effettuato per assoggettare ad imposta sostitutiva nel corso del 2014.

Una tantum per i lavoratori dell'industria tessile/abbigliamento/moda: ricalcolo delle prestazioni

L'INPS, con la Circolare n. 69 del 29 maggio 2014, comunica che gli arretrati retributivi definiti dall'Accordo 4 febbraio 2014 per il rinnovo del CCNL per l'industria tessile/abbigliamento/moda sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.

In particolare, riguardo i riflessi economici che l'una tantum ha sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post-partum, sulle "retribuzioni" corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell'INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione (1° aprile 2013 - 31 dicembre 2013), viene ribadito che sono applicabili le disposizioni per cui tali emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi.

Le quote di una tantum relative ai periodi integrati nel suddetto arco temporale potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili, che riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.