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30/06/2014 - Incentivi per il settore agricolo: Decreto in G.U.

Incentivi per il settore agricolo: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
In particolare, il Decreto in questione prevede, tra le altre, le seguenti misure:

  • l'istituzione, per il 2014 e due anni successivi, di un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese e nel limite di euro 50.000 per gli investimenti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (art. 3);
  • l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che assumono, a partire dall'1 luglio 2014 e fino al 30 giugno 2015, giovani lavoratori agricoli di età tra i 18 e 35 anni, senza un lavoro regolarmente registrato da almeno 6 mesi e senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
    Il contratto di assunzione deve essere a tempo indeterminato ovvero con durata almeno triennale (art. 5);
  • l'istituzione della detrazione d'imposta nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni d'affitto dei terreni agricoli nel limite di euro 80 per ciascun ettaro affittato e fino ad un massimo di euro 1.200 all'anno in favore di coltivatori diretti e IAP di età inferiore ai 35 anni (art. 7);
  • la rivalutazione dei redditi dei terreni, per la generalità dei contribuenti, è fissata al 30% per il 2015 e al 7% a decorrere dal 2016; per quanto riguarda, invece, i coltivatori diretti e gli IAP è stata modificata solamente la misura della rivalutazione da effettuare nel 2015, la quale non è più del 5% ma del 10% (art. 7, comma 4).

 

Pubblicati definitivamente i primi tre principi contabili

In data 26 giugno 2014, sul sito della fondazione OIC, sono stati pubblicati i primi tre principi contabili approvati in via definitiva dagli organi OIC, ossia:

  • principio contabile n. 15 (Crediti);
  • principio contabile n. 20 (Titoli di debito);
  • principio contabile n. 21 (Partecipazioni e azioni proprie).
Le disposizioni si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, ma è consentita, comunque, un'applicazione anticipata.

 

Responsabilità del datore di lavoro per l'installazione di una struttura non autorizzata

In materia di sicurezza sul lavoro in cantiere, la Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza della responsabilità penale e la comminazione di un'ammenda nei confronti dell'imprenditore edile che fa installare un ponteggio senza marchio di fabbricazione (art. 135 del D.Lgs n. 81/2008), in quanto la struttura è da ritenersi abusiva.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 27693 del 26 giugno 2014, ha chiarito che va esclusa la buona fede, poiché il datore di lavoro che opera in un ambito professionale particolare come le costruzioni ha l'obbligo di informarsi sulle disposizioni che regolano il settore edile, soprattutto su quelle inerenti la tutela della sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Bonus 190 euro: Messaggio INPS

L'INPS, con la Circolare n. 32/2014, aveva fornito le prime indicazioni per la fruizione del beneficio di 190 euro introdotto in conseguenza della mancata proroga, per l'anno 2013, delle disposizioni sull'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici. Le istruzioni prevedevano che il predetto bonus, spettante per 6 mesi, con riferimento ai rapporti a tempo determinato, ovvero per 12 mesi, in relazione ai rapporti a tempo indeterminato, fosse riconosciuto subordinatamente all'invio all'INPS di specifica istanza da effettuare, a pena di decadenza, entro il 12 aprile scorso.

Ora, con il Messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014, l'Istituto rende noto che la graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all'interno del cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole.
I datori di lavoro,

  • che utilizzano il sistema UNIEMENS, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014;
  • agricoli potranno fruire del beneficio con la denuncia DMAG relativa al secondo trimestre 2014.

 

Demansionamento: non ammissibile nel caso in cui al lavoratore venga affidato un nuovo progetto

In materia di demansionamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può configurarsi tale fattispecie nel caso in cui al lavoratore venga affidato un nuovo incarico che non prevede più alcuna gestione di sottoposti, ma un'attività autonoma legata allo sviluppo di un nuovo progetto.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 14600 del 27 giugno 2014, ha precisato che non può essere preso a parametro esclusivamente il ruolo ai fini della valutazione, ma risulta necessario anche effettuare una verifica sull'effettiva mansione svolta dal prestatore. Va escluso il demansionamento ove il lavoratore venga destinato allo sviluppo di un nuovo prodotto con evidente accrescimento di nuove competenze.

 

Istruzioni per la fruizione da parte delle aziende agricole dell'incentivo connesso all'assunzione di lavoratori beneficiari dell'indennità ASpI

L'INPS, con la Circolare n. 81 del 27 giugno 2014, fornisce le istruzioni per la compilazione della denuncia DMAG per la fruizione del beneficio connesso alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell'indennità ASpI previsto dal DL n. 76/2013. In particolare, ai datori di lavoro agricolo interessati spetta un incentivo pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI, cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. Il predetto incentivo è corrisposto sotto forma di contributo mensile solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Ai fini della fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere, alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione sugli aiuti de minimis e dichiarazione di responsabilità tramite l'apposita funzionalità "IncentivoASpI" presente nel cassetto previdenziale aziende agricole.

Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione (C.A.) A2.

Erogazione dei buoni pasto da parte della ditta subentratrice nell'appalto

Secondo la Corte di Cassazione spetta alla società che subentra nell'appalto provvedere all'erogazione dei buoni pasto, anche per i giorni di assenza retribuita ex lege n. 104/1992, a meno che la ditta produca in giudizio il CCNL che la esonera da tale esborso.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 14611 del 27 giugno 2014, ha chiarito che tale obbligo sussiste in quanto il nuovo datore di lavoro si è impegnato a garantire ai lavoratori lo stesso trattamento economico e normativo già previsto per il personale in servizio con la precedente impresa appaltatrice, compreso anche il pagamento generalizzato dei buoni pasto.