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Telefisco 2014: l'Agenzia delle Entrate risponde a numerosi quesiti |
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L'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'intervento a Telefisco 2014 tenutosi ieri 30 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti in materia di:
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L'attività svolta prima dell'inizio del Pip configura un rapporto di lavoro subordinato |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2055 pubblicata il 30 gennaio 2014, ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui un lavoratore abbia svolto attività lavorativa a favore della cooperativa assistenziale prima dell'inizio del piano di inserimento professionale, previsto dal DL n. 299/1994. Nel caso in specie, le testimonianze dei colleghi hanno provato che una lavoratrice parte di un Pip con una cooperativa aveva svolto attività lavorativa prima dell'inserimento nella cooperativa stessa mediante il piano di inserimento professionale: in tal caso, chiariscono i giudici supremi, l'esistenza di un rapporto prima dell'inizio del Pip non esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, come invece previsto dalla legge con riferimento al rapporto di formazione professionale. |
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Prestazione a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l'esodo: chiarimenti dell'INPS |
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L'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. L'INPS, con il Messaggio n. 1653 del 29 gennaio 2014, alla luce delle domande di accesso alla prestazione pervenute a decorrere da settembre 2013 con date di cessazione del rapporto di lavoro tali da non permettere il rispetto di tutti gli adempimenti necessari per l'avvio dell'esodo, fornisce un riepilogo della procedura da seguire da parte del datore di lavoro ed alcune precisazioni. Come si ricorderà, la norma prevede che il datore di lavoro, oltre a garantire il versamento all'INPS di un importo tale da consentire all'Istituto la corresponsione di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione dei singoli lavoratori coinvolti, debba versare all'Istituto anche la contribuzione figurativa necessaria a far conseguire, al lavoratore, il diritto alla pensione. In relazione alla contribuzione figurativa, l'INPS con il messaggio in oggetto, ricorda che la stessa risulta quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della predetta contribuzione, in conseguenza di una variazione dell'effettivo imponibile, "sarà cura del datore di lavoro valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in oggetto". |
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Licenziamento illegittimo: in caso di reintegra non va decurtato quanto percepito a titolo di pensione |
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In materia di licenziamento illegittimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro che provveda a collocare indebitamente a riposo il lavoratore, in caso di reintegra non potrà decurtare dalle somme retributive da corrispondere quanto percepito dal lavoratore a titolo di pensione. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1725 del 28 gennaio 2014, ha precisato che il trattamento di pensione deve considerarsi alternativo al trattamento retributivo; conseguentemente nel caso di specie andranno riconosciute al lavoratore tutte le somme retributive, mentre quanto percepito a titolo di pensione verrà richiesto in restituzione dal soggetto erogatore. |
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DURC in presenza di certificazione dei crediti: i chiarimenti dell'INPS |
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L'INPS, con la Circolare n. 16 del 30 gennaio 2014, fornisce chiarimenti in merito al documento unico di regolarità contributiva in presenza di certificazione dei crediti (art. 13 bis, comma 5, del DL n. 52/2012 e DM 13 marzo 2013). L'Istituto ricorda che il DURC può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni; a tal fine il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha realizzato, all'interno della "Piattaforma per la Certificazione dei Crediti" (PCC) la funzione di:
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Escluso il ricorso al lavoro intermittente per l'allestimento di palchi e la guida dell'ambulanza |
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Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 7 del 30 gennaio 2014, in risposta ad uno specifico quesito posto dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per gli addetti all'installazione e allestimento di palchi e per gli autisti soccorritori di ambulanza. A tale riguardo, il Ministero esprime parere negativo per entrambe le figure professionali in quanto non riconducibili ad alcuna categoria prevista dal RD n. 2657/1923. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità |
