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Aggiornamento delle specifiche tecniche per l'iscrizione/deposito atti nel Registro imprese: Decreto |
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2014, n. 170, il Decreto MISE 10 luglio 2014, con il quale sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche, di cui al Decreto 18 ottobre 2013, per la creazione di programmi finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. In allegato al presente Decreto sono stati forniti i nuovi codici dei Comuni. |
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Indirizzi operativi per contrastare l'evasione fiscale: Circolare Agenzia delle Entrate |
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Con Circolare 6 agosto 2014, n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha dettato gli indirizzi operativi per far fronte all'evasione per l'anno 2014. In particolare, agli uffici del Fisco sono state fornite specifiche linee guida per prevenire e contrastare comportamenti ad alto rischio di evasione da parte di:
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Imposte indirette per atti costitutivi di diritti reali o traslativi: Risoluzione |
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Con Risoluzione 29 agosto 2014, n. 80, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, come dispone la Legge di conversione del D.L. n. 66/2014, a decorrere dal 24 giugno 2014, le agevolazioni fiscali previste ex art. 2, L. n. 692/1981, ossia l'esenzione da:
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I continui ritardi legittimano la sospensione disciplinare |
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I continui ritardi del dipendente nel presentarsi al lavoro legittimano la sanzione disciplinare adottata dal datore di lavoro della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 10 giorni, anche qualora il codice disciplinare non sia affisso in azienda: l'addebito infatti è riconducibile alla prestazione sinallagmatica e questa non impone l'affissione del codice disciplinare. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18462 del 29 agosto 2014, ha infatti constatato il "rifiuto dell'orario di lavoro" da parte del dipendente, che tendeva ad arrivare sempre in ritardo e a recuperare il tempo perso fermandosi oltre l'orario normale: tale prestazione, però, non era utile al datore di lavoro per l'organizzazione del lavoro stesso e così la Suprema Corte ha anche intimato il lavoratore a restituire le retribuzioni percepite dallo stesso per tale lavoro fuori dall'orario di lavoro, escludendo di fatto tali prestazioni "overtime". |
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Sicurezza sul lavoro: il delegato per la sicurezza del committente risponde anche per l'appaltatore |
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In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di contratto di appalto, il delegato per la sicurezza dell'azienda appaltante, risponde anche per eventuali inadempienze dell'azienda appaltatrice. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 36268 del 27 agosto 2014, ha precisato che ai fini della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro deve considerarsi il principio di solidarietà tra datore di lavoro appaltatore e RSPP. Rimane fermo che in assenza di nomina di specifico delegato per la sicurezza, la responsabilità ricadrà su quello nominato dall'azienda appaltante. |
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Rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2014: circolare INAIL |
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L'INAIL, con la Circolare n. 37 del 1° settembre 2014, rende noto che, in base al Decreto Ministeriale 10 giugno 2014, sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2014. Il minimale ed il massimale di rendita sono pari, rispettivamente, ad euro 16.163,70 ed euro 30.018,30. Si ricorda che i nuovi minimali e massimali devono essere rispettati anche ai fini del calcolo dei premi da versare per parasubordinati e dirigenti. |
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Datore responsabile per l'incidente occorso al lavoratore stagionale "in nero" |
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In tema di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che la responsabilità penale per l'incidente accaduto al lavoratore stagionale "in nero", con conseguente amputazione dell'avambraccio, ricade sul datore di lavoro che deve rispondere del reato di lesioni colpose gravissime. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 36438 del 1° settembre 2014, ha chiarito che anche nei confronti dei terzi, nell'ipotesi di esposizione ai rischi di un'attività lavorativa, operano le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a nulla rilevando il fatto che l'infortunio riguardi un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'azienda, purché si riscontri il nesso causale con l'accertata violazione. Infatti, il cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente va coperto da chi organizza il lavoro, ovvero dal datore. |
