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8/04/2014 - Istanze di ricorso/mediazione: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Istanze di ricorso/mediazione: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento 2 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 alla disciplina dell'istituto della mediazione tributaria (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992), ha riscritto le avvertenze relative alle modalità di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso.

In particolare, è stato stabilito che:

  • per le controversie di valore superiore ad euro 20.000, il contribuente deve presentare istanza di reclamo/mediazione all'Agenzia delle Entrate, pena l'improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria;
  • la presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato;
  • l'istanza di reclamo/mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione che ha emesso il ruolo;
  • nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso.

L'Infedele dichiarazione non ammette compensazione: Sentenza Cassazione

Con Sentenza 21 marzo 2014 n. 6663, la Corte di Cassazione ha sancito che le sanzioni fiscali per infedele dichiarazione sono dovute anche se l'imposta non dichiarata potrebbe essere azzerata con perdite fiscali pregresse.

I Giudici hanno osservato che il pagamento della sanzione irrogata a seguito di una violazione non può essere compensata o azzerata da perdite fiscali in quanto nel caso di specie, infedele dichiarazione, la sanzione è conseguente alla dichiarazione di un reddito inferiore rispetto a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta.

L'intento della norma sanzionatoria per infedele dichiarazione, art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 è infatti quello di, ribadiscono i giudici, prevenire la presentazione di dichiarazioni infedeli da parte dei contribuenti; i riflessi della violazione si proiettano nella fase di accertamento e di irrogazione della sanzione, mentre gli effetti della compensazione si producono nella fase della riscossione, ovvero quando l'imposta accertata viene riscossa o compensata con crediti derivanti da perdite pregresse.

Datore non responsabile per la morte del lavoratore

In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15490 del 7 aprile 2014 ha sancito che il datore di lavoro non è penalmente responsabile per la morte dell'operaio negligente qualora la dimensione dell'azienda non richieda la nomina di un soggetto appositamente delegato a sovrintendere l'attività di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, né può esserlo in quanto non si può pretendere una sua continua vigilanza sul rispetto delle norme in tema di sicurezza.

Nel caso in esame, per la morte del lavoratore il datore di lavoro non poteva essere ritenuto colpevole in quanto mancano elementi utili e necessari a valutare il suo personale obbligo a svolgere compiti di sorveglianza, né può ritenersi che questi debba vigilare sull'operato dei propri dipendenti in modo continuo.

Responsabilità del coordinatore per la sicurezza nonostante i soli compiti di alta vigilanza

In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza della responsabilità penale per lesioni colpose ai danni di un operaio nei confronti di un architetto, nominato coordinatore per la sicurezza sul cantiere, a nulla rilevando il fatto che lo stesso sia chiamato ad esercitare per lo più compiti di alta vigilanza.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 15484 del 7 aprile 2014, ha chiarito che le mansioni definite di alta vigilanza, seppur non comportino necessariamente una continua presenza sul cantiere, vanno esercitate in maniera attenta e scrupolosa riguardo tutte le lavorazioni in corso, con particolare riferimento a quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità dei lavoratori.