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03/06/2014 - Chiarimenti in merito alla presentazione del Mod. 730/2014 e alle modalità di rimborso dei crediti

Chiarimenti in merito alla presentazione del Mod. 730/2014 e alle modalità di rimborso dei crediti

Con Risoluzione 30 maggio 2014, n. 57, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito allo svolgimento dell'assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione Mod. 730/2014.

In particolare, tra le precisazioni fornite si segnala che:

  • ai sensi del D.L. 69/2013, possono presentare il Mod. 730 anche i contribuenti che hanno perso il posto di lavoro e quindi sono senza sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

    In tale ipotesi, se dalla dichiarazione emerge:

    • un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento, oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna l'F24 compilato al contribuente;
    • un credito, il rimborso viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate;
  • il rimborso superiore ad euro 4.000 determinato anche da detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni è soggetto al controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha tempo sei mesi per verificare l'effettiva spettanza del rimborso. Qualora, invece, il credito non derivi da detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze di precedenti dichiarazioni, il rimborso viene effettuato ordinariamente dal sostituto d'imposta;
  • nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito, il contribuente può decidere di utilizzare, in tutto o in parte, l'ammontare del credito in compensazione, compilando il quadro I.

    In tal caso, le somme indicate nel predetto quadro non concorrono al raggiungimento dei 4.000 euro.

 

Trattamento IVA delle attività di riscossione e pagamento di imposte: Risoluzione AE

Con Risoluzione 30 maggio 2014, n. 56, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che l'aggio relativo all'attività di riscossione e pagamento di imposte deve essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria alla luce della modifica normativa apportata dal D.L. n. 179/2012 e a seguito del recepimento del principio contenuto nell'art. 13, Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, in forza della quale le attività di riscossione dei tributi non sono più esenti IVA.

L'Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti in merito all'ambito di applicazione delle norme risultanti dalle richiamate modifiche, in particolare per quanto riguarda:

  • l'attività di riscossione dei tributi effettuata da società a capitale interamente pubblico (c.d. società in house);
  • le tipologie di attività che costituiscono "riscossione dei tributi", il cui aggio è soggetto ad IVA;
  • l'ambito di esenzione circoscritto alle sole operazioni di versamento di imposte effettuate presso aziende ed istituti di credito.

 

Prova testimoniale valida anche se la difesa omette di indicare le generalità dei testi

La segretaria dello studio legale viene riconosciuta come lavoratrice dipendente e non come collaboratrice saltuaria grazie alle testimonianze di colleghi e clienti dello studio, anche se la difesa, all'atto di proporre la prova testimoniale, omette di indicare le generalità delle persone da sentire.

Lo precisa la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 12210 pubblicata il 30 maggio 2014, nella quale chiarisce infatti che l'omissione commessa dalla difesa non comporta la decadenza della prova testimoniale, ma una mera irregolarità sanabile: la difesa ha così tempo fino al termine indicato dal giudice per produrre le informazioni richieste, viceversa, la prova fornita dai testi decade.

 

CCNL Studi Professionali: sospesa l'erogazione dell'elemento economico di garanzia

Con una Nota del 30 maggio 2014, Confprofessioni ha comunicato la sospensione dell'erogazione dell'elemento economico di garanzia previsto dall'art. 8-ter del CCNL Studi Professionali 29 novembre 2011, la cui erogazione - prevista inizialmente con le competenze di ottobre 2013 - era già stata prorogata a maggio 2014.

L'Associazione datoriale degli studi professionali comunica che, durante i negoziati per il rinnovo del CCNL, non si è raggiunto un accordo sulla corresponsione dell'elemento economico di garanzia con le OO.SS. e, pertanto, l'erogazione dell'elemento economico di garanzia "per le Regioni (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto) che hanno presentato la piattaforma contrattuale a livello territoriale e per le quali scatterebbe la corresponsione del suddetto elemento deve ritenersi sospesa in attesa di chiarimenti volti a identificare meglio la natura, le modalità operative di attuazione e le finalità dell'istituto".

 

Legittimo il licenziamento per giusta causa nonostante una violazione del termine a difesa

In materia di licenziamento per giusta causa consistente in una pluralità di fatti, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità della sanzione espulsiva, nonostante uno degli addebiti sia caduto per il mancato rispetto del termine a difesa del lavoratore, qualora gli addebiti residui conservino la loro astratta idoneità a giustificare il recesso del datore di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12195 del 30 maggio 2014, ha chiarito che spetta al lavoratore dimostrare che l'insieme delle altre censure, ritualmente contestate, non sono sufficienti a giustificare il provvedimento espulsivo.

Aziende agricole in regola con gli obblighi in materia di sicurezza: al via le domande di riduzione dei contributi INAIL

L'INAIL, nella Nota n. 3699 del 28 maggio 2014, comunica l'apertura dei termini per la presentazione della richiesta di riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli (art. 1, c. 60 Legge n. 247/2007). Le domande di riduzione per l'anno 2014 vanno inviate, esclusivamente tramite l'apposito servizio telematico disponibile sul sito www.inail.it nella sezione Servizi on line, nel periodo compreso tra il 3 giugno e il 3 luglio 2014.

La riduzione è concessa alle imprese agricole attive da almeno un biennio:

  • in regola con gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi,
  • che non sono destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008,
  • che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente la data della richiesta di riduzione.
In particolare nell'istanza i datori di lavoro agricolo dichiarano di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché di aver dato indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.