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04/02/2014 - Nuovo Mod. F24 per la compensazione dei crediti verso la PA: Provvedimento delle Entrate

Nuovo Mod. F24 per la compensazione dei crediti verso la PA: Provvedimento delle Entrate

Con Provvedimento 31 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Mod. "F24 Crediti PP.AA." e le relative specifiche tecniche per consentire il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario mediante compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (art. 28-quinquies, D.P.R. n. 602/1973).

Il nuovo modello è utilizzabile dai contribuenti che vantano crediti certi, liquidi, esigibili e maturati entro il 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle amministrazioni locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti.

Si sottolinea, infine, che il Mod. "F24 Crediti PP.AA." è disponibile solamente in formato elettronico.

Sicurezza in azienda: datore responsabile per l'usura delle protezioni

La Corte di Cassazione, ribaltando la sentenza del giudice di secondo grado, ha ritenuto colpevole un datore di lavoro che non ha osservato le disposizioni in materia di sicurezza previste dal TU, anche se l'infortunio è occorso ad una persona terza rispetto all'ambito imprenditoriale.

Nella Sentenza n. 4961 del 31 gennaio 2014, infatti, la Corte Suprema ha giudicato responsabile un presidente di un campo da golf per la mancata manutenzione delle reti di protezione che hanno permesso ad una pallina scagliata da un giocatore di colpire all'occhio un'altra persona: l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall'art. 28 del D.Lgs n. 81/2008, deve estendersi anche al rischio di utilizzo e di deterioramento delle protezioni previste nel caso in specie.

Retribuzioni convenzionali anno 2014: circolare INAIL

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 2/2014 del DM 23 dicembre 2013 contenente le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero valide per l'anno 2014, con la Circolare n. 9 del 31 gennaio 2014, l'INAIL è intervenuto per fornire le consuete istruzioni operative.

In particolare, l'Istituto ricorda che,

  • ai fini assicurativi INAIL, tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali;
  • le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate solo nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l'estero intervenuti nel corso del mese.

Successione di contratti a termine per il personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli

In risposta ad un quesito avanzato dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 30 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di deroga alla disciplina sugli intervalli temporali fra due contratti a termine, in caso di attività svolta dal personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli o da quello assunto per specifici spettacoli, ovvero programmi radiofonici o televisivi.

Secondo il Ministero la deroga al rispetto delle pause obbligatorie fra contratti a tempo determinato successivi (art. 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001), ammessa nell'ipotesi di attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963, trova applicazione riguardo l'attività svolta da tutto il personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio "addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita", purché si tratti di prestazioni temporanee legate alla specificità del programma o spettacolo.

Ammortizzatori sociali nel trasporto aereo

Con l'Interpello n. 8 del 30 gennaio 2014, il Ministero del Lavoro interviene in merito agli effetti sugli ammortizzatori sociali nel settore del trasporto aereo a seguito dell'abrogazione operata dalla Riforma Fornero relativamente all'articolo 1 - bis del DL n. 249/2004 convertito in legge.

In particolare, l'istante richiede se gli accordi quadro sindacali stipulati ante abrogazione permettano comunque l'applicazione dei singoli accordi sugli ammortizzatori sociali stipulati "post Fornero".

A riguardo il Ministero ha precisato che ogni singolo accordo dovrà rispettare la normativa vigente all'atto della sua stipula: "Non è infatti possibile ritenere che il semplice accordo quadro, nello specifico stipulato nel 2008, possa consentire la "ultrattività" della previgente disciplina."

Venditori porta a porta: applicabilità del regime presuntivo di cui all'art. 69 bis D.Lgs n.276/2003

Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 3 del 30 gennaio 2014, fornisce chiarimenti in merito alla normativa sulla vendita diretta a domicilio, svolta senza vincolo di subordinazione ai fini dell'applicabilità o meno della presunzione di cui all'art. 69 bis, D.Lgs n. 276/2003 (altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).

Il Ministero ricorda che l'attività di vendita porta a porta è sottoposta ad una normativa "speciale" (Legge n. 173/2005) e ritiene che, se esercitata in modo autonomo da soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia interessata dal predetto regime presuntivo introdotto dalla Riforma Fornero (trasformazione in rapporti di co.co.co. in presenza dei presupposti previsti).

Diversamente, qualora l'attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla Legge n. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria vendita diretta a domicilio, potrà trovare applicazione l'articolo 69 bis del D.Lgs n. 276/2003. In ogni caso, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere direttamente ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Welfare: ulteriori chiarimenti in materia di sicurezza nei contratti di somministrazione

Con l'Interpello n. 5 del 30 gennaio 2014, il Ministero del Lavoro interviene sulla disciplina dei contratti di somministrazione, relativamente agli obblighi o meno, da parte dell'impresa utilizzatrice, di comunicazione alla DTL di avvenuta effettuazione della valutazione rischi.

A riguardo il Ministero ha precisato che: "non appare sussistere in capo all'azienda utilizzatrice (..) alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l'obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l'avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR)."