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I prelievi bancari dei lavoratori autonomi non sono automaticamente produttivi di reddito: Corte Costituzionale Con Sentenza 6 ottobre 2014, n. 228, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, numero 2

I prelievi bancari dei lavoratori autonomi non sono automaticamente produttivi di reddito: Corte Costituzionale

Con Sentenza 6 ottobre 2014, n. 228, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, D.P.R. n. 600/73 nella parte in cui prevede l'applicazione ai lavoratori autonomi della presunzione in base alla quale le somme prelevate dal conto corrente costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, se non sono annotate nelle scritture contabili e se non sono indicati i soggetti beneficiari dei pagamenti.

Secondo la Corte, infatti, l'applicazione della presunzione ai lavoratori autonomi è lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

 

Comunicazione di variazione di possesso dei veicoli aziendali alla Motorizzazione: Circolare

Con Circolare 10 luglio 2014, n. 15513, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione prevista dall'art. 94, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. n. 285/1992, il quale prevede l'obbligo in capo ai soggetti utilizzatori "abituali" di veicoli di terzi di comunicare "tempestivamente" alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.

La predetta disposizione, in vigore già dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.

Intervenendo con detta Circolare, il Ministero, dopo aver individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3 novembre 2014 la decorrenza dell'obbligo in esame, confermando la sanzione pari ad euro 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.

In particolare l'adempimento in esame interessa i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (per un periodo superiore a 30 giorni).

Determinazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi

In merito all'individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi, la Sezione Terza Bis del TAR del Lazio, nell'ambito della vertenza riguardante il settore delle cooperative, ha fornito chiarimenti sui criteri da utilizzare per la determinazione del grado di rappresentatività sindacale.

Nello specifico il Giudice Amministrativo, con la Sentenza n. 8865 del 7 agosto 2014, ha precisato che in presenza di più contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da considerare quale base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella definita dai contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.