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06/02/2014 - Artigiani ed esercenti attività commerciali: aliquote IVS 2014

Artigiani ed esercenti attività commerciali: aliquote IVS 2014

Con Circolare 4 febbraio 2014, n. 19, l'INPS ha diramato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2014.Nelo specifico, si prevede che:

  • le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2014 sono pari al 22,20% per gli artigiani e al 22,29% per i commercianti;
  • per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al 19,20% (artigiani) e 19,29% (commercianti);
  • continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell'Istituto;
  • è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.
Nella Circolare è stato inoltre stabilito che:
  • il reddito minimale 2014 è pari ad euro 15.516,00;
  • il reddito massimale 2013 è pari ad euro 76.718,00 (euro 100.123,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

Decadenza dal bonus "prima casa": Sentenza Corte di Cassazione

Con Sentenza 3 febbraio 2014 n. 2263, la Corte di Cassazione ha stabilito che nell'ambito della separazione consensuale, decade dai benefici spettanti per l'acquisto della "prima casa" (imposte di registro, ipotecarie, catastali "agevolate"), il marito che abbia trasferito alla moglie l'immobile, qualora non provveda al riacquisto di altro immobile entro un anno, ai sensi della nota II-bis, all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Il provvedimento di omologazione del Tribunale seppur legittima l'atto di separazione non legittima il trasferimento dell'immobile ai fini del mantenimento del beneficio prima casa.

In buona sostanza il contribuente ha l'obbligo di riacquistare un altro immobile pena la decadenza dal bonus.

Le agevolazioni per i CFL vanno restituite

Anche la Corte di Cassazione ha affermato che le agevolazioni fruite dai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione lavoro, già considerate aiuto di stato da parte dell'Unione Europea, vanno restituite all'INPS.

Nella Sentenza n. 2631 del 19 novembre 2013, depositata ieri, i giudici del palazzaccio hanno così deciso in merito al ricorso avanzato da un'azienda per una cartella esattoriale nella quale l'Istituto previdenziale richiedeva la restituzione delle agevolazioni contributive fruite per le assunzioni effettuate con contratti di formazione lavoro ex Legge n. 196/1997. Secondo la Cassazione, nulla rileva il fatto che l'azienda contesti la cartella sostenendo di aver agito applicando una legge dello Stato: l'impresa non può opporsi all'azione di recupero, stante il fatto che la giurisprudenza europea ha sentenziato che il recupero delle agevolazioni avrebbe l'effetto di una "sanatoria" rispetto alle violazioni commesse dallo Stato italiano.