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07/03/2014 -Pubblicato in Gazzetta il Salva Roma

Pubblicato in Gazzetta il Salva Roma

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2014, n. 54, il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16 (c.d. Salva Roma) recante disposizioni "in materia di finanza locale".

Tra le principali novità si segnalano:

  • la possibilità per i comuni di aumentare la Tasi dello 0,8 per mille per finanziare detrazioni d'imposta o altre misure agevolative sulla prima casa; vengono inoltre confermate le esenzioni sugli immobili esclusivamente destinati all'esercizio del culto e sui fabbricati di proprietà della Santa Sede nel Comune di Roma indicati nei Patti Lateranensi;
  • l'abrogazione solo parziale della web tax (essa viene mantenuta per la tracciabilità dei pagamenti per i servizi online);
  • la riproposizione della proroga al 31 marzo 2014 del termine per aderire alla sanatoria delle cartelle esattoriali.

Invia file aziendali al legale: licenziamento illegittimo

La Corte di Cassazione, confermando il giudizio della Corte d'appello, ha affermato che il dipendente che invia file aziendali al proprio legale non può essere legittimamente licenziato dal datore di lavoro, salvo il caso in cui l'azienda non provi il contenuto riservato di detti documenti.

Nella Sentenza n. 5179 del 5 marzo 2014, la Suprema Corte ha precisato che tale giudizio è basato su due fatti fondamentali: in primo luogo, perché i file trasmessi dal dipendente non sono stati divulgati a soggetti terzi se non all'avvocato dello stesso, che tra l'altro è tenuto alla riservatezza in merito al rapporto con il proprio cliente, non potendo diffondere notizie o atti legati allo stesso; in secondo luogo, perché il datore di lavoro non ha saputo provare la natura riservata del contenuto degli stessi file e, pertanto, non era possibile valutare correttamente la portata dell'inadempimento del lavoratore.

Interessi e rivalutazione sull'indennità per illegittima apposizione del termine

In merito all'illegittima apposizione del termine al contratto, la Corte di Cassazione ha statuito che dalla sentenza del giudice favorevole all'ex precario decorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria sull'indennità forfetizzata prevista dal Collegato lavoro (art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010).

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5287 del 6 marzo 2014, ha chiarito che tale indennità rientra nei crediti di lavoro (art. 429, comma 3 c.p.c.), in quanto la stessa si riferisce a tutti i crediti relativi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli che hanno natura strettamente retributiva, rappresentando comunque il ristoro omnicomprensivo dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro.