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07/04/2014 - Pubblicate le modifiche di UNICO PF: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Pubblicate le modifiche di UNICO PF: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento 4 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche alle istruzioni e al modello UNICO PF.

Tra le novità risultano di maggior rilievo quelle relative:

  • al quadro RW, con riferimento all'esonero "dell'obbligo di monitoraggio fiscale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a euro 10.000,00"; fermo restando l'obbligo di compilazione per i depositi su cui è dovuta l'IVAFE;
  • al quadro RB relativamente ai rapporti tra IMU ed IRPEF, con riferimento al pagamento della "Mini IMU";
  • al quadro RG con introduzione di una nuova colonna 5 denominata "Deduzione distributori carburanti".

Approvata la scheda per la destinazione del 2 per mille ai partiti politici: Provvedimento AE

Con Provvedimento 3 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la scheda per la destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di un partito politico.

In particolare, è stato precisato che, già a partire dal 2014, in relazione al periodo d'imposta 2013:

  • i contribuenti possono scegliere di destinare parte dell'IRPEF ai partiti politici contenuti nell'elenco trasmesso dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici", ai sensi del D.L. n. 149/2013;
  • possono esercitare la scelta anche i soggetti (persone fisiche), esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Omessi versamenti di ritenute per mancanza di liquidità: l'imprenditore è punibile

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15416 del 4 aprile 2014, afferma che l'imprenditore che non versa le ritenute alla fonte entro il giorno 16 del mese successivo alla trattenuta operata sui dipendenti risponde di evasione. Ai fini di escludere la colpevolezza non può, infatti, essere invocata la crisi economica ed un'improvvisa ed imprevista situazione di illiquidità.

La fattispecie in questione è caratterizzata da una progressione che si articola in più fasi, inizialmente il mancato accantonamento delle somme trattenute, poi l'omesso versamento ed infine la prosecuzione della condotta omissiva fino al termine ultimo fissato dalla normativa penale, pertanto l'omesso versamento non è frutto di un'assoluta assenza di liquidità, ma di una scelta dell'imprenditore diretta a pagare altri creditori anziché l'erario.