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Convertito il Decreto "Salva Roma-ter" |
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In data 5 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 è stata pubblicata la Legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del D.L. n. 16/2014, Decreto c.d. "Salva Roma-ter". In particolare, in sede di conversione, è stata confermata la maggior parte delle novità contenute nel testo originario, tra cui:
Inoltre, è stata ulteriormente prorogata al 31 maggio 2014 la definizione agevolata dei ruoli e sono state riviste le modalità di versamento della TARI/TASI, fissando, in particolare, per quest'ultima specifiche disposizioni per il 2014 differenziate in base alla tipologia di immobile. Nel Decreto in esame non è riproposta la disposizione, contenuta nel Decreto "Salva Roma-bis", non convertito in legge, in base alla quale, al fine di fruire della relativa detrazione IRPEF, le spese per l'acquisto di mobili/elettrodomestici potevano anche essere superiori a quelle della ristrutturazione. |
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Stabiliti modalità e limiti per i benefici delle ZFU: Provvedimento AE |
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Con Provvedimento 6 maggio 2014, n. 62309, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i limiti di fruizione dei benefici previsti dall'articolo 37 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni ricadenti nell'obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013 e successive modificazioni. Le agevolazioni (esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'Imu ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) vanno fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi in compensazione tramite modello F24. Si ricorda inoltre, pena lo scarto dell'operazione effettuata che la delega di pagamento va presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Fisconline e Entratel. |
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Obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore: i chiarimenti dell'INPS |
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L'INPS, con la Circolare n. 57 del 6 maggio 2014, fornisce chiarimenti in merito alla validità delle comunicazioni obbligatorie telematiche al fine dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori (art. 9, c. 5 del DL n. 76/2013). Pertanto le comunicazioni obbligatorie (mod. "UNILAV"), acquisite nelle procedure INPS, sono valide anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI. L'Istituto avverte che nel caso di ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, rimane l'obbligo del lavoratore di dichiarare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo presunto. In tal caso, in assenza della comunicazione reddituale si verifica la decadenza dalla prestazione (indennità ASpI e miniASpI). |
