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11/03/2014 - Pubblicata la versione modificata del Mod. 730/2014: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Pubblicata la versione modificata del Mod. 730/2014: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento 10 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al Mod. 730/2014 e relative istruzioni.

Tra le principali variazioni apportate al modello, necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla prima pubblicazione, nonché per adeguare il modello stesso e le relative istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel mese di gennaio (ad esempio, in materia di "Mini IMU"), si segnalano:

  • l'inserimento nel Frontespizio della casella "730 senza sostituto";
  • nel quadro C la denominazione della casella "Rientro in Italia" è sostituita con "Casi particolari". Tale casella va compilata con il nuovo codice 3 se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati con più CUD non conguagliati;
  • nel modello 730-3, nella descrizione del rigo 164, è inserito il seguente periodo: "L'ammontare del rimborso sarà diminuito dell'importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto.";
  • nel modello 730-3, nella sezione relativa ai "Dati per la compilazione del modello F24", righi 196, 216 e 237, il codice tributo "1053" è sostituito con "1816".

Se l'impresa è affidabile, rimborsi IVA accelerati: Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con Circolare 10 marzo 2014 n. 5, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarimento della nuova metodologia delle attività istruttorie dei rimborsi IVA (richiesti con la dichiarazione annuale ovvero con il modello IVA TR) basata sul livello di rischio presentato dal contribuente in ragione, spiega l'Agenzia, dell'attuale crisi di liquidità presentata dalle aziende favorendo in questo modo una migliore e tempestiva utilizzazione delle risorse.

Tra le novità:

  • l'elaborazione automatizzata di una proposta del livello di rischio (risk score) per ogni richiesta di rimborso presentata;
  • la standardizzazione e la riduzione dei documenti da richiedere al contribuente;
  • la graduazione dell'attività di controllo preliminare al pagamento del rimborso in relazione al livello di rischio.

Apprendistato: recesso senza il rito Fornero

Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 5 marzo 2014, ha escluso l'applicabilità della riforma Fornero ad un caso di licenziamento di un apprendista al termine del periodo di formazione, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs n. 167/2011.

Nel caso in specie, una lavoratrice ha avanzato ricorso contro il licenziamento chiedendo l'applicazione del rito sommario introdotto dalla Legge n. 92/2012, la reintegra sul posto di lavoro e il risarcimento delle retribuzioni delle mensilità intercorse tra la data del licenziamento e quella della reintegra, sostenendo che il contratto di apprendistato fosse stato stipulato senza piano formativo e, più in generale, senza finalità formative. Il giudice romano ha rigettato il ricorso, dichiarando l'inapplicabilità della riforma Fornero al caso in esame in quanto il recesso dal contratto di apprendistato non è previsto tra le ipotesi di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori a cui è applicabile il rito sommario di cui alla Legge n. 92/2012.