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12/03/2014 - Redditometro: ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Redditometro: ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Con Circolare 11 marzo 2014, n. 6 l'Agenzia delle Entrate ha fornito, anche in base alle indicazioni del Garante della Privacy (Parere 24 novembre 2013), ulteriori chiarimenti in tema di redditometro.

In particolare, i contenuti della Circolare in esame riguardano:

  • la selezione dei soggetti da sottoporre al controllo. Relativamente a ciò è stato precisato che l'attenzione verrà posta sulla "famiglia fiscale" e non sulla "famiglia anagrafica";
  • le spese medie ISTAT, le quali rileveranno solamente se connesse ad elementi certi quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati;
  • il "fitto figurativo", il quale non rileverà ai fini della selezione, ma solo in una fase successiva;
  • il controllo preventivo sui dati.

Fiat vs Fiom: il non assumere i lavoratori iscritti al sindacato "sgradito" è contro le norme europee

Nella diatriba tra la Fiat e la Fiom, il sindacato segna un altro punto a proprio favore: la mancata riassunzione dei lavoratori iscritti alla sigla dei metalmeccanici della Cgil dopo la riorganizzazione dello stabilimento di Pomigliano d'Arco è contrario alla disciplina comunitaria, rappresentata nel caso in specie dalla Direttiva 2000/78/CE, recepita in Italia con il D.Lgs n. 216/2003. Questa afferma il divieto di discriminazioni dei lavoratori in base alle loro "convinzioni personali", tra le quali ricade anche la scelta del sindacato cui iscriversi.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5581 pubblicata l'11 marzo 2014 ha così risolto l'ennesima battaglia legale tra le due Parti, respingendo il ricorso della FIP (Fabbrica Italia Pomigliano) con due motivazioni principali: da una parte i giudici hanno sostenuto che la cessione dello stabilimento ad un'altra società del gruppo Fiat non può che portare a dichiarare la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire da parte di FIP (il ricorso avrebbe dovuto essere presentato dall'altra società); d'altro canto, per non violare il principio di non discriminazione dettato dalla Direttiva 2000/78/CE, Fiat avrebbe dovuto dimostrare in modo oggettivo che i lavoratori assunti, rispetto a quelli iscritti al sindacato, possedevano competenze e professionalità tali da rispondere a determinati requisiti: non essendosi verificato tale aspetto, risulta inevitabile la condanna dell'azienda per aver discriminato i lavoratori iscritti alla Fiom per le lo ro "convinzioni personali", nel caso in specie l'iscrizione al sindacato "sgradito" all'azienda.