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12/06/2014 - L'incertezza normativa TASI frena interessi e sanzioni in caso di violazioni: Question time

L'incertezza normativa TASI frena interessi e sanzioni in caso di violazioni: Question time

Question time alla Commissione finanze della Camera: il sottosegretario all'Economia ha chiarito che, considerata la situazione di incertezza delle regole relative al versamento della prima rata TASI, è possibile l'applicazione dell'art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), in base al quale interessi e sanzioni "non sono irrogati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza" normativa.

 

Rimborsi 730 superiori ad euro 4.000: Comunicato AE

Con Comunicato stampa, 10 giugno 2014, L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che i rimborsi del modello 730/2014 superiori a euro 4.000,00 il cui importo è determinato anche:

  • da detrazioni per familiari a carico,
    o
  • da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente,
saranno sottoposti a controllo preventivo dall'Agenzia delle Entrate, e saranno disposti non più tardi di ottobre.

Tali verifiche, afferma l'Agenzia, sono ristrette ad una platea di 100 mila persone e sono volte a prevenire/bloccare eventuali frodi intercettate in questa tipologia di rimborsi.

 

Nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare

L'INPS, con la Circolare n. 76 dell'11 giugno 2014, comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2014, saranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

Secondo i calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013 è risultata pari al 1,1% e, quindi, sono stati rivalutati i livelli di reddito con il predetto indice; in allegato alla circolare, sono rese note le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

 

Tasso di differimento per omesso o ritardato versamento: l'INPS comunica la variazione

L'INPS, con la Circolare n. 75 dell'11 giugno 2014, rende noto che la Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,15%, a decorrere dall'11 giugno 2014, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L'Istituto comunica, pertanto, che, a decorrere dall'11 giugno 2014, l'interesse dovuto

  • per rateazioni e dilazioni è pari al 6,15%;
  • per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva è pari al 5,65%.

Agevolazioni in favore delle start-up innovative: i chiarimenti dell'Agenzia

Con Circolare n. 16 dell'11 giugno 2014, l'Agenzia delle Entrate riepiloga la disciplina delle agevolazioni fiscali previste in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati (art. 25 e ss. del DL n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012) e fornisce alcuni chiarimenti. Tra l'altro, viene precisato che:

  • nei confronti delle start-up innovative non trova applicazione la disciplina stabilita per le società di comodo e, pertanto, non sono tenute a fare il test di operatività;
  • nella platea dei soggetti IRPEF beneficiari della detrazione del 19% degli investimenti nelle imprese innovative rientrano, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, da parte di start-up ed incubatori certificati, è previsto l'accesso "con modalità semplificate" ed in regime "de minimis" al credito d'imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200 mila euro, purché i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno 3 anni (2 anni nel caso di piccole e medie imprese);
  • la parte di reddito da lavoro corrisposto dalle start-up e dagli incubatori certificati agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell'imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo; si sottolinea che i collaboratori occasionali non possono godere di tale beneficio, perché percettori di redditi diversi.