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13/11/2014 - Plusvalenze immobiliari, il valore di mercato non basta per giustificare l'accertamento: Cassazione

Plusvalenze immobiliari, il valore di mercato non basta per giustificare l'accertamento: Cassazione

Con Sentenza 12 novembre 2014, n. 24054 la Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, che per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non al valore di mercato del bene.

In particolare, in presenza di contabilità formalmente regolare il valore di mercato non può rappresentare un elemento sufficiente per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili; tale dato può tuttavia essere considerato nel contesto della situazione contabile ed economica dell'impresa e, ove concorra con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti, costituire un elemento valido per la determinazione del reddito in fase di accertamento.

 

La mancata notifica di accertamento non dà diritto all'annullamento dell'atto: Cassazione

Con Sentenza 12 novembre 2014, n. 24058, la Corte di Cassazione ha precisato che la mancata notifica dell'accertamento non dà diritto all'annullamento dell'atto in autotutela.

In particolare, i giudici hanno precisato che l'istanza di annullamento dell'accertamento e della cartella di pagamento presentata dal contribuente che non ha ricevuto correttamente la relativa notifica è inammissibile.

 

Personale altamente qualificato: nuovi termini per accedere al credito d'imposta

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto 10 ottobre 2014 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato i termini a partire dai quali è possibile accedere al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati effettuate nel 2013 e nel 2014.

Più precisamente, le istanze di accesso al credito relative alle assunzioni effettuate:

  • nell'anno 2013, possono essere presentate dal 12 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
  • nell'anno 2014, possono essere presentate dall'11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

 

Calamità naturali: non punibili le violazioni tributarie dei sostituti d'imposta

Con il Comunicato stampa n. 255 del 12 novembre 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende noto che l'Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni ai sostituti d'imposta che operano nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 e che hanno versato in ritardo le ritenute, in quanto l'art. 6, comma 5, del D.Lgs n. 472/1997 prevede la non punibilità delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.

Si ricorda che il Decreto del MEF del 20 ottobre 2014 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall'alluvione dello scorso mese che ha interessato i territori delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, escludendo tuttavia le ritenute che devono continuare ad essere trattenute e versate dai sostituti d'imposta.

 

Datore responsabile per l'incidente del dipendente non informato sull'uso degli strumenti di lavoro

In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che commette il reato di lesioni colpose aggravate il datore di lavoro per l'incidente occorso all'operaio non informato sul corretto uso degli strumenti di lavoro (nel caso di specie una scala per le operazioni di banchinaggio).

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 46820 del 12 novembre 2014, ha precisato che spetta al datore l'onere di mettere al corrente il lavoratore riguardo i rischi potenziali della sua attività; infatti, la sussistenza anche di una minima colpa in capo alla vittima dell'infortunio presuppone la perfetta conoscenza dei rischi del lavoro cui è chiamato.

Fondo di solidarietà residuale: l'INPS ne aggiorna l'ambito di applicazione

L'INPS, con il Messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014, interviene nuovamente in materia di obbligo di versamento al Fondo di solidarietà residuale, ridefinendone l'ambito di applicazione e fornendo ulteriori chiarimenti applicativi.

Con riferimento all'ambito di applicazione, modificando le istruzioni precedentemente impartite, l'Istituto

  • da un lato, esclude le imprese classificate con i CSC 1.15.01 (con CA 2B), 1.15.02 e 1.15.03, le imprese di somministrazione lavoro classificate con CSC 7.07.08 e CA 9A;
  • dall'altro, include le imprese del settore del credito e del credito cooperativo classificate con i CSC 6.01.01 e 6.01.02 e prive del CA 3D e 3F, le imprese con CSC 6.02.01 e prive del CA 2V, le imprese del settore commercio con CSC 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX, 7.04.01 con CA 3X, con più di 15 dipendenti e fino al raggiungimento del limite dimensionale dei 50 dipendenti (a partire dal quale versano, invece, la contribuzione per CIGS e mobilità).
Le imprese che, a seguito delle nuove istruzioni INPS, si vedranno attribuito il CA 0J nel corso mese di novembre, subordinatamente al verificarsi del requisito occupazionale, verseranno la contribuzione dovuta al Fondo residuale per i mesi pregressi (da gennaio a ottobre 2014 compreso) entro il 16 dicembre prossimo come contribuzione arretrata. A partire dalle competenze relative a novembre 2014, verseranno la predetta contribuzione sotto forma di contribuzione ordinaria alle normali scadenze.