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14/01/2014 - Locazioni: "Modello 69" sostituito dal modello RLI

Locazioni: "Modello 69" sostituito dal modello RLI

Con Provvedimento 13 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, utilizzabile dal 3 febbraio.

Tramite il modello sarà possibile:

  • registrare i contratti di locazione e di affitto di immobili e comunicare eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni;
  • esercitare l'opzione e la revoca della cedolare secca;
  • comunicare i dati catastali dell'immobile.
Il modello potrà essere presentato direttamente o tramite un intermediario abilitato esclusivamente in via telematica. I soggetti non obbligati all'invio telematico possono effettuare la presentazione telematica presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia precisa infine che il Modello RLI sostituisce il Modello 69 solo in relazione agli adempimenti connessi con i contratti di locazione e affitto di beni immobili.

Rivalutazione terreni e partecipazioni: Legge di stabilità 2014

L'art. 1, comma 156, Legge di Stabilità 2014, modificando l'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, ha disposto la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data del 1° gennaio 2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30 giugno 2014 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell'imposta sostitutivacalcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
    • 2% per le partecipazioni non qualificate;
    • 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Sicurezza in azienda: datore responsabile per la mancata apposizione della segnaletica

Nel piazzale antistante l'azienda dove transitano mezzi di trasporto è installata una piattaforma e il datore di lavoro omette di apporre la necessaria segnaletica relativa alla stessa. Un dipendente di un'altra ditta, manovrando nel piazzale con il proprio mezzo, urta la piattaforma e subisce un infortunio: il datore di lavoro è responsabile per l'accaduto incorrendo nel reato previsto dall'articolo 163 del D.Lgs n. 81/2008.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 956 pubblicata il 13 gennaio 2014, nella quale precisa che non rileva il fatto che il lavoratore infortunato sia dipendente di una ditta terza: le norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro non sono rivolte ai soli dipendenti dell'impresa, ma mirano a tutelare tutti i soggetti che si trovino nell'ambiente di lavoro "indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa". L'omissione nell'apposizione della segnaletica relativa alla piattaforma, pertanto, è sufficiente a configurare il reato, stante il fatto che si è provato il nesso causale tra l'infortunio e la mancata segnalazione.

Licenziamento: se l'impugnazione non richiede i motivi la scadenza del comporto può essere addotta in giudizio

In materia di licenziamento per scadenza del periodo di comporto, la Corte di Cassazione ha chiarito, da un lato che tale motivazione non può essere assimilata alla giusta causa poiché risulta sprovvista del presupposto soggettivo, dall'altro che la motivazione del provvedimento espulsivo, legata alle prolungate assenze per malattia, può essere addotta dal datore di lavoro in sede di giudizio, se il lavoratore impugna il licenziamento senza chiedere chiarimenti.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 471 del 13 gennaio 2014, ha precisato che ai fini della legittimità del licenziamento per scadenza del periodo di comporto, tale motivazione potrà essere legittimamente addotta dal datore di lavoro senza specificazione delle singole assenze. Tale dettaglio potrà essere fornito in giudizio, posto che il lavoratore abbia provveduto ad impugnare il provvedimento senza richiesta di chiarimenti.

Esclusione dell'infortunio in itinere per il lavoratore che viaggia di notte e con un mezzo privato

Secondo la Corte di Cassazione non può essere considerato infortunio in itinere l'incidente occorso al lavoratore che torna dalla ferie per rientrare in ufficio di notte e con la propria automobile, dal momento che non si è verificato nel normale spostamento tra abitazione e posto di lavoro ed è avvenuto in orari non collegabili necessariamente con l'orario lavorativo.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 475 del 13 gennaio 2014, ha chiarito che dalle circostanze del caso emerge l'imprudenza del lavoratore, che si è assunto il rischio elettivo di viaggiare di notte e con un mezzo privato, il quale esclude la copertura antinfortunistica.