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14/02/2014 - Dietrofront del MEF: pagamenti in contanti sugli affitti fino a mille euro

Dietrofront del MEF: pagamenti in contanti sugli affitti fino a mille euro

Con Nota del 5 febbraio 2014 n. 10492, il Ministero del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti sull'obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludano l'uso del contante, introdotto dall'articolo 1, comma 50, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

In merito alla questione, il Tesoro ha ribaltato le previsioni inserite nella Legge di Stabilità affermando che il conduttore può pagare in contante al locatore il canone di locazione sempre che non superi i mille euro cifra oltre la quale scatterebbero le sanzioni antiriciclaggio (limite stabilito dall'art 49, D.Lgs n. 231/07).

Inoltre è stato precisato che è comunque necessario tenere tracciabilità delle transazioni attraverso la conservazione di una prova documentale idonea a dimostrare in modo chiaro ed inequivocabile l'avvenuto pagamento in contanti del canone di locazione.

Regime del risparmio gestito: Risoluzione Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 13 febbraio 2014, n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità del regime del risparmio gestito in caso di liquidazione coatta amministrativa di una SIM.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che i commissari liquidatori, qualora il contribuente abbia optato per il regime del risparmio gestito, devono applicare lo stesso regime fiscale che era applicato al patrimonio gestito prima della liquidazione.

Pertanto, i liquidatori sono tenuti ad:

  • applicare l'imposta sostitutiva del 20% sul risultato annualmente maturato di ogni singolo rapporto di gestione;
  • indicare nel quadro ST del Mod. 770 l'imposta prelevata sul complesso delle gestioni.

Dirigenti esclusi dalla mobilità e dalla cassa integrazione: la legge italiana viola i principi comunitari

Dopo la Commissione Europea, che con un parere motivato reso noto il 21 giugno 2012 chiedeva chiarimenti all'Italia in merito all'esclusione dei dirigenti sia dall'applicabilità delle disposizioni riguardanti la mobilità sia dal computo dei lavoratori ai fini degli obblighi di informazione e consultazione nei casi di licenziamento collettivo, anche la Corte di Giustizia Europea, con la Sentenza C-596/12 pubblicata il 13 febbraio 2014 giudica incompatibile con le disposizioni comunitarie la legge italiana laddove, appunto, esclude i dirigenti dalla mobilità e dalla cassa integrazione.

La Suprema corte Europea ha affermato, infatti, che la Legge n. 223/1991 si applica solamente a impiegati, operai e quadri, mentre le norme europee, rappresentate dalla Direttiva 95/59, non prevedono distinzioni in relazione alla categoria dei lavoratori: è chiaro, pertanto, che la Legge n. 223/1991 risulta incompatibile con la normativa comunitaria.