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14/03/2014 - Imposta di bollo sulle attestazioni dei certificati di residenza: Risoluzione

Imposta di bollo sulle attestazioni dei certificati di residenza: Risoluzione

Con Risoluzione 12 marzo 2014, n. 29, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 15, Legge 12 novembre 2011, n.183.

In particolare, è stato precisato che:

  • l'imposta di bollo non si applica alle certificazioni relative alla residenza acquisite direttamente da Collegi nazionali di professionisti, in qualità di enti pubblici, presso le amministrazioni comunali, per attestare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli iscritti;
  • inoltre, per facilitare l'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le PA devono consentire agli enti procedenti la consultazione telematica degli archivi informatici, senza l'applicazione di oneri.

Ordinanze di inammissibilità: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 12 marzo 2014 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ordinanze di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter c. p. c, sono soggette all'obbligo di registrazione in termine fisso in quanto sono considerate alla pari di un provvedimento decisorio, anche se parzialmente definitorio del giudizio.

Per chiarire la natura definitoria o meno di tali ordinanze con la conseguente applicazione dell'imposta, l'Agenzia si è rivolta al Ministero della Giustizia il quale ha osservato che contro di esse è ammesso ricorso in cassazione in quanto conclusive di una fase procedimentale di impugnazione del giudizio e per tanto devono essere ricondotte quali atti che "definiscono anche parzialmente il giudizio".

Le ordinanze di inammissibilità devono quindi essere assoggettate all'obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi degli art. 37 TUR e 8 della Tariffa, parte prima, TUR.

Indice TFR del mese di febbraio 2014

L'Istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di febbraio 2014 è pari a 107,2 punti.

L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2013 è pari a 0,093371; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 0,320028.

L'INPS fornisce le indicazioni operative per la fruizione del beneficio di 190 euro

L'INPS, con la Circolare n. 32 del 13 marzo 2014, fornisce le prime indicazioni operative in relazione al beneficio introdotto con il Decreto direttoriale n. 264/2013 (modificato dal Decreto n. 390/2013) in conseguenza della mancata proroga, per l'anno 2013, delle disposizioni concernenti l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli artt. 8 e 25 della Legge n. 223/1991.

Il beneficio in esame è pari a euro 190 ed è riconosciuto:

  • subordinatamente all'invio all'INPS di specifica istanza da inviare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare n. 32/2014 (pertanto entro il 12 aprile);
  • per 6 mesi con riferimento ai rapporti a tempo determinato ovvero per 12 mesi in relazione ai rapporti a tempo indeterminato.
Inoltre, l'Istituto informa che l'incentivo è applicabile ad alcune forme di apprendistato.