Home

14/04/2014 - Riduzione degli interessi di mora per le somme iscritte a ruolo: Provvedimento Agenzia Entrate

Riduzione degli interessi di mora per le somme iscritte a ruolo: Provvedimento Agenzia Entrate

Con Provvedimento 10 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo saggio di interesse da applicare alle somme iscritte a ruolo versate dopo i sessanta giorni dalla data della notifica.

In particolare, l'aliquota degli interessi di mora per ritardo di pagamento delle somme iscritte a ruolo (art. 30, D.P.R. n. 602/1973), a decorrere dal 1° maggio 2014, passerà dal 5,22% al 5,14%.

 

Rimborsi e attività sportive dilettantistiche: Risoluzione Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 11 aprile 2014, n. 38, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità chilometriche, quali i rimborsi spese previsti dall'art. 67, comma 1, lett. m, TUIR, erogate nell'esercizio delle attività sportive dilettantistiche, sono esenti da imposte qualora dette spese siano documentate e siano state sostenute per raggiungere il luogo di esercizio con un proprio mezzo di trasporto al di fuori del territorio comunale in cui risiede l'atleta.

Le indennità chilometriche, se documentate, non devono essere forfetarie, ma necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa (dalla residenza dell'atleta al luogo della trasferta), tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'Aci.

Diversamente, se le attività si svolgono all'interno del comune o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non rappresentano reddito fino a un importo complessivo di 7.500 euro, nel quale vanno considerati anche i rimborsi forfetari, i premi, le indennità e i compensi percepiti.

Esposizione ultradecennale all'amianto: esclusa l'applicazione della normativa più favorevole

Secondo la Corte di Cassazione l'operaio esposto per dieci anni all'amianto non ha diritto al beneficio dell'applicazione della disciplina più favorevole (Legge n. 257/92), che prevedeva l'applicazione del coefficiente moltiplicatore 1,5 (successivamente ridotto all'1,25 a partire da ottobre 2003) ai fini delle prestazioni pensionistiche, se non ha maturato i requisiti per andare in pensione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8453 del 10 aprile 2014, ha precisato che la riforma del 2003 non può avere effetti retroattivi sui diritti quesiti e che la stessa ha previsto, in via generale, l'applicabilità delle previgenti disposizioni in favore dei lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, indipendentemente dall'avvenuta presentazione della domanda di pensione, fossero in possesso di tutti i requisiti per la maturazione del diritto al conseguimento degli originari benefici.