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14/07/2014 - Vendita all'incanto e base imponibile dell'imposta di registro: Cassazione

Vendita all'incanto e base imponibile dell'imposta di registro: Cassazione

Con Sentenza 11 luglio 2014, n. 15948, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata, o comunque all'asta pubblica, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è costituita dal prezzo di aggiudicazione, e non dal "valore venale in comune commercio" individuato dall'Agenzia delle Entrate.

L'alienazione dell'immobile con la procedura di vendita all'incanto rende infatti del tutto imprevedibile il valore con cui l'immobile verrà aggiudicato; il valore corrente di mercato coincide quindi in questo caso con quello effettivo di vendita.

 

Compensare indebitamente il credito d'imposta per non versare l'IVA è reato: Cassazione

Con Sentenza 10 luglio 2014, n. 30267, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, è reato portare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per non versare l'IVA.

In particolare, i Giudici hanno precisato che, qualora il contribuente utilizzi in compensazione indebitamente crediti (nel caso in oggetto si trattava di crediti non riferiti allo stesso periodo d'imposta) non versando l'IVA, rischia, oltre alla sanzione amministrativa, una condanna penale.

 

Fondo di solidarietà del Credito: sospensione del contributo dello 0,5% per l'anno 2014

L'INPS, con il Messaggio n. 5409 del 17 giugno 2014, era intervenuto in merito al finanziamento del Fondo di Solidarietà per i dipendenti del Credito, ripristinando a decorrere dal mese di gennaio 2014 fino al mese di giugno 2014, l'obbligo di versamento del contributo ordinario dello 0,50%.

Ora l'Istituto, con il Messaggio n. 5969 dell'11 luglio 2014, rende noto che il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del credito con Deliberazione n. 98 del 24 giugno 2014 ha nuovamente disposto la sospensione del contributo ordinario dello 0,50% dovuto da gennaio a giugno 2014.

 

Incentivo all'esodo lavoratori ex Enpals: le indicazioni dell'INPS

Con la Circolare n. 90 dell'11 luglio 2014, l'INPS interviene fornendo chiarimenti circa l'incentivo all'esodo per i lavoratori ex Enpals prossimi alla pensione, in attuazione di quanto previsto dalla Riforma Fornero, ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7 -ter della Legge n. 92/2012.

In particolare, alla luce delle indicazioni fornite dal Welfare con Nota n. 2477/2014, l'Istituto con la circolare in esame fornisce indicazioni in merito a:

  • requisiti del lavoratore incentivato;
  • ente destinatario delle richieste d'incentivo;
  • contribuzione figurativa, nonché
  • modalità di compilazione del flusso Uniemens.

 

Agenzia delle Entrate: le modalità di compilazione del Mod. F24 per il recupero del "bonus 80 euro"

A seguito della conversione in legge (Legge n. 89 del 23 giugno 2014) con modificazioni del DL n. 66/2014, istitutivo del "bonus 80 euro", l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 22/E dell'11 luglio 2014, contenente le istruzioni per la compilazione del Mod. F24 ai fini del recupero del predetto bonus, con codice tributo 1655, da parte dei sostituti d'imposta.

Tra i vari aspetti, viene chiarito che:

  • il bonus deve essere esposto nel Mod. F24 indicando come periodo di riferimento il mese di erogazione della relativa retribuzione (analogamente a quanto avviene per le ritenute);
  • nell'ipotesi di erogazione del bonus del mese di dicembre nei primi giorni di gennaio 2015 (pagamento delle retribuzioni posticipato rispetto al mese di maturazione), con conseguente recupero dello stesso nell'anno 2015, nel Mod. F24 il codice tributo 1655 dovrà essere comunque esposto con periodo di riferimento "12/2014";
  • qualora il sostituto d'imposta, in un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni lavoratori e contestualmente lo recuperi ad altri, esporrà nel Mod. F24 solo l'importo netto risultante dalla differenza.

 

Flussi d'ingresso: fissato al 31 dicembre il termine per la presentazione delle domande di nulla osta

Con Nota congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro n. 4319 del 10 luglio 2014 è stabilita la proroga del termine per la presentazione di alcune tipologie di domande di nulla osta, in relazione ai flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.

Il Ministero precisa che il termine del 20 agosto 2013 di cui al DPCM 25 novembre 2013 è prorogato fino alle ore 24 del 31 dicembre 2014 nel caso di:

  • lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi d'origine;
  • richiesta di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'UE in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche.

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che abbandona il posto senza attendere il collega del turno successivo, se l'azienda conosce l'assenza di quest'ultimo

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 16009 dell'11 luglio 2014, ha ritenuto illegittimo l'atto espulsivo intimato da una società ad un proprio dipendente, in base al fatto che questi aveva abbandonato il posto di lavoro senza attendere l'arrivo del collega del turno successivo, lasciando così scoperto il servizio di sorveglianza. L'azienda era a conoscenza dell'assenza del lavoratore, e tanto basta ai giudici per ritenere illegittimo il licenziamento.

L'abbandono del posto di lavoro costituisce giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento secondo la disciplina contrattuale, ma il fatto che l'azienda conoscesse l'assenza del lavoratore del turno successivo, pur avendo provato a sostituirlo, impedisce alla stessa di licenziare il lavoratore del turno precedente, tanto più che questi aveva dato la propria disponibilità a coprire almeno un'ora delle due che rimanevano scoperte, offerta che l'azienda aveva rifiutato.