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15/05/2014 - Approvata la revisione congiunturale e i correttivi per gli studi di settore: Decreto MEF in GU

Approvata la revisione congiunturale e i correttivi per gli studi di settore: Decreto MEF in GU

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2014, n.108 il Decreto del Ministero Finanze e Economia, 2 maggio 2014, recante l'approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi al settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, ed i connessi interventi correttivi, per il solo periodo d'imposta 2013, tenendo conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

Il Decreto prevede:

  • interventi relativi all'analisi di normalità economica;
  • correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore;
  • correttivi specifici per la crisi (di settore ed individuali).
Tuttavia, non sono ancora disponibili i nuovi modelli aggiornati, nonché il software GERICO 2014.

 

L'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti della stampa specializzata: Circolare

Nella Circolare 14 maggio 2014, n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha raccolto i chiarimenti forniti alla stampa specializzata nel corso dei forum fiscali.

In particolare, sono state date precisazioni in materia di:

  • accertamento;
  • mediazione tributaria e contenzioso;
  • società di comodo;
  • perdite su crediti;
  • rivalutazioni;
  • reddito d'impresa;
  • detrazioni e rimborsi d'imposta relativamente all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
  • fiscalità degli immobili (IMU);
  • compensazioni e crediti d'imposta;
  • detrazioni e rimborsi d'imposta;
  • indagini finanziarie e super-anagrafe dei conti;
  • redditometro;
  • attività finanziarie detenute all'estero.

 

Risarcimento dovuto agli eredi del lavoratore deceduto per il contatto con l'amianto

La Corte di Cassazione ha ribadito che gli eredi del lavoratore deceduto per la prolungata esposizione all'amianto hanno diritto al risarcimento del danno biologico e morale, salvo il caso in cui il datore di lavoro del defunto non riesca a dimostrare di aver posto in atto tutte le azioni volte a tutelare la salute dei lavoratori, anche se ciò comportava la modifica dell'attività del dipendente.

La Sentenza n. 10425 pubblicata il 14 maggio 2014 si inserisce nel filone di pronunce relative ai casi di decesso di lavoratori per le patologie contratte con il contatto e l'esposizione diretta e prolungata con l'amianto e prodotti derivati, e conferma ancora una volta il diritto al risarcimento degli eredi del defunto: la Suprema Corte ha spiegato che all'epoca dei fatti, negli anni 80, gli effetti nocivi dell'esposizione all'amianto erano già noti e il carcinoma, che ha colpito il lavoratore, era già riconosciuto quale "causa di servizio" nonostante la prima diagnosi fosse successiva alla fine del rapporto lavorativo, stante i tempi di latenza della patologia. Pertanto, afferma la Corte, il datore di lavoro era tenuto a tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, prendendo il considerazione anche il cambiamento delle mansioni degli addetti: in mancanza di tale prova, il risarcimento agli eredi del defunto è dovuto.

 

Bonus 80 euro: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al bonus introdotto dall'art. 1 del DL n. 66/2014 (cosiddetto "bonus 80 euro") che i sostituti d'imposta (datori di lavoro e committenti) si apprestano ad erogare ai lavoratori che ne hanno diritto a partire dalle buste paga di maggio.

In particolare l'Agenzia illustra le modalità di determinazione del bonus da erogare in ciascun periodo di paga, chiarendo che la ripartizione del bonus spettante tra i periodi di paga (da maggio a dicembre o da giugno a dicembre o, comunque, tra i periodi di paga interessati in relazione all'eventuale durata infrannuale del rapporto di lavoro) potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni di detrazione cadenti in ciascun periodo di paga.

No al risarcimento del danno per la carriera rovinata senza prova del possesso di titoli superiori

La Corte di Cassazione ha statuito l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno per la carriera rovinata, a favore del lavoratore che si dichiara illegittimamente pretermesso nella selezione interna per l'incarico di funzionario organizzata dalla banca.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 10429 del 14 maggio 2014, ha escluso a carico del datore di lavoro la configurabilità dell'obbligo di risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto il candidato non ha fornito prova del possesso di titoli superiori non soltanto rispetto ad alcuni colleghi promossi ma anche a tutti i partecipanti idonei che lo precedono in graduatoria.