Home

15/07/2014 - Limiti all'applicabilità generalizzata degli accordi collettivi

Limiti all'applicabilità generalizzata degli accordi collettivi

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16089 depositata il 14 luglio 2014, ha chiarito che la trasformazione da un rapporto full time ad uno part time, ovvero la riduzione dell'orario part time originario, sono soggette al consenso del lavoratore, indipendentemente dall'esistenza di un accordo collettivo applicabile che afferma il contrario. È pertanto limitata la generale estensione a tutti i lavoratori di quanto contenuto negli accordi collettivi.

Nel caso in specie, a seguito del cambio di appalto, una ditta di pulizie ha preso in carico un gruppo di lavoratori riducendo "d'ufficio" il loro orario di lavoro, in quanto aveva in essere un accordo aziendale che consentiva tale azione. I giudici della Corte suprema, però, hanno giudicato illecito tale fatto: in primo luogo, perché un accordo, per quanto collettivo, non può comunque incidere su diritti già acquisiti dai lavoratori, quali quello patrimoniale, in assenza di un accordo con gli stessi (in tal senso, la riduzione dell'orario di lavoro ha un effetto patrimoniale); inoltre, la modifica dell'orario di lavoro è consentita, ex lege, solamente con il consenso del lavoratore part-time; ancora, il CCNL prevede l'obbligo, per il subentrante, di mantenere inalterate le condizioni di lavoro dei lavoratori in forza alla precedente appaltatrice; infine, i contratti individuali stipulati dai lavoratori erano precedenti tale accordo aziendale. Per tali motivi, la Corte ha accolto il ricorso dei lavoratori, condannando il datore di lavoro a ripristinare i contratti al loro stato originario.

 

No al trasferimento molto lontano da casa del dipendente riammesso in servizio

Secondo la Corte di Cassazione è illegittimo il trasferimento molto lontano da casa (nel caso in specie 800 km dal luogo di residenza) della lavoratrice riammessa in servizio, in seguito alla dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16087 del 14 luglio 2014, ha chiarito che l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegra comporta il ripristino dell'originaria posizione di lavoro del dipendente e, comunque, lo stesso non può essere trasferito lontano da casa in presenza di esigenze di cura dei figli e della famiglia.

Il Welfare pubblica vari interpelli in materia di sicurezza sul lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali interviene in materia di sicurezza sul lavoro fornendo diverse risposte a quesiti con gli Interpelli dell'11 luglio 2014 nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Gli argomenti trattati dal Welfare in relazione all'igiene e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

  • definizione delle "Associazioni di professionisti" senza scopo di lucro, quali soggetti formatori e titolati al rilascio di abilitazioni all'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro (Interpello 10/2014);
  • applicabilità del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ai lavoratori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Interpello n. 11/2014);
  • quesiti in materia di formazione dei lavoratori e dei datori sui luoghi di lavoro (Interpello n. 12/2014);
  • chiarimenti sulla responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria in ambito edile (Interpello n. 13/2014);
  • indicazioni sul criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività di formazione da parte di strutture formative delle Associazioni sindacali datoriali o dei lavoratori, nonché degli organismi paritetici o Enti bilaterali (Interpello n. 14/2014);
  • numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento per l'apposizione della segnaletica stradale in cantieri che svolgono l'attività in presenza di traffico veicolare (Interpello n. 15/2014).