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16/05/2014 - Modifiche ai Modd. UNICO 2014, Consolidato nazionale e IRAP: Provvedimento

Modifiche ai Modd. UNICO 2014, Consolidato nazionale e IRAP: Provvedimento

Con Provvedimento 15 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche alle istruzioni e ai modelli dichiarativi UNICO ENC 2014, UNICO SC 2014, UNICO SP 2014, Consolidato nazionale e mondiale 2014 e IRAP 2014, nonché alle relative specifiche tecniche.

Inoltre, sono state previste modifiche al modello per la Comunicazione relativa al regime di tassazione del Consolidato nazionale e relative istruzioni, nonché alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

In particolare, si segnala che le variazioni deliberate dall'Amministrazione Finanziaria interessano principalmente le istruzioni dei:

  • quadri RF, RQ, RT e RX del Mod. UNICO ENC 2014;
  • quadri RQ, RZ e RX del Mod. UNICO SC 2014;
  • quadri RG, RW e RT del Mod. UNICO SP 2014;
  • quadri NX e CS del Consolidato nazionale;
  • quadri IQ, IP, IC, IE del Mod. IRAP 2014.

 

La versione definitiva di GERICO è on line: Comunicato AE

Con Comunicato 15 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sul proprio sito internet è stata pubblicata la versione definitiva GERICO 2014, il software per la compilazione degli studi di settore, aggiornata con i correttivi "crisi" (approvati con il D.M, 2 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014).

Il software e la guida alle nuove funzionalità di Gerico sono disponibili nella sezione Studi di settore del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

 

Jobs Act: convertito in legge il DL 34/2014

È stato convertito in Legge, il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 (secondo pilastro del c.d. "Jobs Act") recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".

Il Provvedimento, del quale ora si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene misure di semplificazione per i datori di lavoro, tra le quali:

  • in materia di lavoro a termine:
    • possibilità di instaurare contratti a termine fino ad un massimo di 36 mesi senza indicazione di alcuna causale;
    • possibilità di prorogare il contratto a termine (nel limite di 36 mesi) fino ad un massimo di 5 volte;
    • fissazione di un tetto legale del 20% all'utilizzo dei contratti a termine al superamento del quale dovrà essere pagata una sanzione;
  • in materia di apprendistato:
    • il contratto di apprendistato deve contenere in forma "sintetica" il Piano Formativo Individuale;
    • possibilità, per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, di procedere all'assunzione di nuovi apprendisti solo se nei 36 mesi precedenti, si sia verificata la prosecuzione a tempo indeterminatodel rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro;
    • nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la retribuzione è calcolata tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo;
    • l'obbligo a carico della Regione di comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
    • ai fini del programma sperimentale di cui alla Legge n. 128/2013 (conversione in legge del c.d. Decreto "Istruzione") i contratti di apprendistato possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età previsti per l'apprendistato di alta formazione e ricerca;
  • in materia di DURC è previsto che la verifica della regolarità contributiva avvenga, da chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.

 

Dichiarazioni univoche agli ispettori: inutile la testimonianza in aula

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10427 pubblicata il 14 maggio 2014, rigettando il ricorso avanzato da un'azienda, ha ritenuto superflua la mancata convocazione dei dipendenti dell'azienda per testimoniare durante il processo d'appello, stante il fatto che il verbale ispettivo, che ha dato il là alla contestazione per interposizione di manodopera, già conteneva le dichiarazioni dei lavoratori e le stesse erano state ritenute univoche dal giudice d'appello.

I giudici della Corte suprema hanno infatti chiarito che, per quanto riguarda l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, non è necessario che le dichiarazioni dei lavoratori siano confermate in giudizio qualora siano univoche, cioè chiare e comprensibili e, pertanto, il giudice può a ragione ritenere superfluo risentire i testi, tanto più in mancanza se l'azienda non presenta prove contro le dichiarazioni rese dai dipendenti.

Lavoratore non risarcito per mancanza di prove di una condotta vessatoria del datore

In materia di mobbing, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi ritenuti dal dipendente fortemente persecutori.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 10424 del 14 maggio 2014, ha chiarito che, nonostante l'aspra conflittualità caratterizzante il rapporto lavorativo, gli atti posti in essere dal datore di lavoro nel tempo sono da ritenersi neutri e privi di intento vessatorio ed il lavoratore non ha fornito prova del contrario.