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16/09/2014 - Benefici per l'acquisto/costruzione di abitazioni destinate alla locazione: Decreto "Sblocca Italia"

Benefici per l'acquisto/costruzione di abitazioni destinate alla locazione: Decreto "Sblocca Italia"

L'art. 21, D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto "Sblocca Italia") prevede, per gli acquisti di unità immobiliari, effettuati dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati), la possibilità di usufruire di una specifica deduzione (20% del prezzo di acquisto - limite massimo 300.000 euro - 8 quote annuali) dal reddito complessivo.

In particolare, l'agevolazione spetta con riferimento alle spese:

  • di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, cedute dalla stessa impresa costruttrice/ristrutturatrice e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato il predetto intervento;
  • per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Per fruire dell'agevolazione è necessario che l'unità immobiliare sia destinata entro 6 mesi dall'acquisto/ultimazione dei lavori alla locazione per almeno 8 anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo.

 

Agevolazione prima casa e mancato trasferimento della residenza: Cassazione

Con Ordinanza 11 settembre 2014, n. 19247 la Corte di Cassazione ha chiarito che non decade dall'agevolazione prima casa il contribuente che non trasferisce la residenza nell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto per cause a lui non imputabili.

Nel caso di specie, l'impossibilità di trasferimento della residenza era dovuta a smottamenti nel sedime dell'immobile e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge, che hanno determinato lavori di messa in sicurezza dell'abitazione durati circa sette mesi.

 

Certificato penale casellario giudiziale: nuove indicazioni ministeriali

In risposta ad un quesito avanzato da Federalberghi, il Ministero del Lavoro con l'Interpello n. 25 del 15 settembre 2014 pone delle precisazioni circa l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs n. 39/2014 in relazione ai lavoratori che svolgono attività a contatto diretto e regolare con minori. Nel particolare, con specifico riferimento alle attività svolte nelle strutture alberghiere:

  • non rientrano nel campo di applicazione della norma attività quali quelle di addetti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani;
  • sono soggetti all'obbligo di legge gli addetti ai c.d. "miniclub" o al "babysitting";
  • non è soggetto all'obbligo il personale impiegato in un'unità produttiva in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni nella stessa, anche qualora svolga attività di tutoraggio.

 

Congedo per l'assistenza di disabili gravi: precisazioni sugli aventi diritto

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 23 del 15 settembre 2014 avanzato dall'ANCI, ha fornito chiarimenti in merito agli aventi diritto al congedo per l'assistenza di disabili in situazione di gravità (art. 42, D.Lgs n. 151/2001).

In particolare, il Ministero precisa che il genitore non convivente può fruire del congedo per assistere il figlio con grave disabilità anche se quest'ultimo risulta convivente, ma non coniugato, con un'altra persona.

 

Congedi parentali: vanno riconosciuti anche se la madre è casalinga

In materia di congedi parentali, il Consiglio di Stato ha chiarito che deve considerarsi un diritto del padre poter fruire dei congedi parentali anche nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività di lavoro dipendente.

Nello specifico il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014, anche rifacendosi alla sentenza della Corte di Cassazione n. 20324 del 20 ottobre 2005, ha precisato che il diritto alla fruizione del congedo parentale è strettamente legato all'assimilazione dell'attività domestica ad un'altra qualsiasi attività lavorativa.

 

Omesso versamento: la punibilità non è esclusa se l'imprenditore lo giustifica con la scelta di pagare le retribuzioni

In materia di omesso versamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro il quale decida di non provvedere ai pagamenti erariali favorendo, in situazione di crisi, il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, deve rispondere dell'illecito previsto dagli artt. 10 bis e 10 ter del D.Lgs n. 74/2000.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 37730 del 15 settembre 2014, ha precisato che la situazione di crisi dell'impresa non può essere considerata una scriminate, posto che in tale caso rimane in carico all'imprenditore l'obbligo di procedere con i versamenti erariali ed eventualmente procedere ad un pagamento parziale degli stipendi ai prestatori.

 

Imprese di pulizia: l'orfano passa nella quota di riserva dell'azienda vincitrice dell'appalto

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 22 del 15 settembre 2014. interviene in merito alla quota di riserva nell'ambito del collocamento obbligatorio degli orfani ex articolo 18 comma 2 della Legge n. 68/1999, in caso di cambio appalto nell'ambito delle attività delle imprese di pulizia e servizi integrati.

Il caso è quello di un'azienda che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL imprese di pulizia/multiservizi, avendo vinto un appalto, è tenuta ad acquisire i dipendenti dell'azienda alla quale subentra.

In tale ipotesi il Ministero ha affermato che "(..) il datore di lavoro subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2 il personale orfano assunto in applicazione dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi e quindi al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio".

Contratto a termine nel settore marittimo disciplinato dal Codice della Navigazione

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 24 del 15 settembre 2014, ha fornito indicazioni circa l'applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro a termine di cui al D.Lgs n. 368/2001 ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed "a viaggio" previsti nel settore marittimo.

Viene precisato che in tali ipotesi trova applicazione la disciplina stabilita in materia di contratto di lavoro a tempo determinato dal Codice della Navigazione (artt. 325 e 326), da ritenersi come disciplina speciale per il settore del lavoro marittimo. Infatti, pur non prevedendo le stesse misure restrittive in tema di limiti percentuali e del numero massimo di proroghe definite dal D.Lgs n. 368/2001, il Codice realizza un altrettanto efficace sistema di garanzie in favore dei lavoratori a termine.