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17/03/2014 - Evasione IVA: quando e come la crisi di liquidità può escludere la punibilità

Evasione IVA: quando e come la crisi di liquidità può escludere la punibilità

Con Sentenza 6 marzo 2014, n. 10813, la Corte di Cassazione ha stabilito che la crisi di liquidità può escludere il reato di evasione dell'IVA solo se il contribuente dimostra di aver tentato in ogni modo di saldare il proprio debito con il fisco.

In particolare, la Cassazione ha affermato che il contribuente che non ha pagato l'IVA entro i termini prefissati, può ottenere l'annullamento della condanna solamente se riesce a fornire la "prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabile".

La norma sugli affitti in nero è illegittima: Sentenza Corte Costituzionale

Con Sentenza 14 marzo 2014 n. 50, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 3, commi 8 e 9, D. Lgs. n. 23/2011 per difetto di delega.

La norma in oggetto consentiva all'inquilino che avesse denunciato al fisco il proprietario dell'immobile affittato in nero, o denunciato la registrazione della locazione per un importo inferiore a quello effettivo di ottenere in locazione tale immobile per quattro anni ad un canone pari al triplo della rendita catastale.

La Consulta, ritiene che tale disposizione sia illegittima da un lato per mancanza di delega, in quanto non è individuato l'oggetto in questione, dall'altro perché la norma costituisce un'eccessiva sanzione nei confronti del locatore, reo di aver violato un obbligo puramente tributario e non tale da comportare la nullità del contratto di locazione.

Lavoro intermittente: precisazioni del Ministero sull'utilizzo del contratto in caso di installazione di palchi

In materia di lavoro intermittente, il Ministero del Lavoro con la Lettera Circolare prot. 5286 del 13 marzo 2014, ha fornito chiarimenti in merito al legittimo utilizzo del contratto di lavoro intermittente.

Nel dettaglio la Lettera circolare in questione specifica che, quanto affermato con l'Interpello n. 7/2014, il quale aveva negato la possibilità di far rientrare tra le attività previste dall'articolo 33 e ss. del D.Lgs n. 276/2003 l'attività di installazione o smontaggio del palco prima e dopo un concerto e/o spettacolo, non può considerarsi applicabile alle attività "pienamente integrate nell'evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni ecc." ove, "appare possibile l'utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente, mediante rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 del Regio Decreto n. 2657/1923 ("operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi" e/o "operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose")".

Contratti a tempo determinato: chiarimenti sulle prossime novità

Con Comunicato del 14 marzo 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni contenute nel Decreto Legge, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, relative alla semplificazione della disciplina sui contratti a tempo determinato. Nello specifico viene precisato che:

  • è estesa la possibilità di ricorso a rapporti di lavoro a termine senza causale nel limite di durata massima di 36 mesi, non più soltanto con riferimento al primo rapporto a tempo determinato della durata di 12 mesi;
  • la possibilità di prorogare un contratto a tempo determinato in corso di svolgimento è sempre consentita, fino ad un massimo di 8 volte nei 36 mesi, purché le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa (cioè le stesse mansioni) per il quale il contratto è stato inizialmente concluso;
  • è introdotto il limite del 20% dei contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, fatta salva la possibilità di modificare tale soglia da parte della contrattazione collettiva e considerate le esigenze legate alle sostituzioni e alla stagionalità (art. 10, comma 7 del D.Lgs n. 368/2001);
  • in caso di imprese che occupano fino a 5 dipendenti è ammessa comunque la stipula di un contratto a termine.