Home

21/10/2014 - Aggiornato il Mod. IPEC: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Aggiornato il Mod. IPEC: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento 20 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale (Mod. IPEC).

L'aggiornamento del modello si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate dall'art. 23, comma 9, D.L. n. 98/2011 al regime di utilizzo delle perdite fiscali (art. 84, TUIR).

In particolare, nel modello le perdite relative agli esercizi precedenti utilizzabili nella misura non superiore all'80% dell'imponibile vengono separate da quelle realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione, utilizzabili invece al 100%. Infatti, nella Sezione II,

  • il Quadro UP;
  • il Quadro US;
sono stati predisposti per l'indicazione delle perdite residue da consolidato suddivise per natura.

 

Rideterminazione del valore della partecipazione in caso di donazione: Risoluzione

Con Risoluzione 17 ottobre 2014, n. 91, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di donazione di quote di partecipazione, nella rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione ex art. 7, comma 2, D.L. n. 70/2011 i donatari non possono scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dai donanti in occasione di precedenti rideterminazioni.

Secondo l'Agenzia, infatti, l'imposta sostitutiva pagata in relazione a precedenti rideterminazioni può essere scalata solo da parte dello stesso soggetto: la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera ee), D.L. n. 70/2011 (scomputo dell'imposta versata in precedenti rideterminazioni) è volta infatti al recupero dell'imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell'imposta già pagata.

 

L'INPGI incrementa temporaneamente il contributo per gli ammortizzatori sociali

L'INPGI, nella Circolare n. 5 del 17 ottobre 2014, comunica che con delibera n. 41/2014 è stato stabilito l'incremento dell'1% del contributo per gli ammortizzatori sociali a carico del datore di lavoro. La delibera è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota protocollo n. 14131 del 16 ottobre 2014.

Pertanto, a far data dal mese di settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, tutte le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono tenute al versamento del contributo per ammortizzatori sociali nella misura dell'1,60% della retribuzione imponibile di ogni giornalista dipendente (di cui 1,50% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del giornalista).

Infortunio in itinere: la Cassazione conferma l'orientamento

La Corte di Cassazione, bocciando il ricorso del lavoratore contro la decisione del giudice di secondo grado che aveva avallato la posizione dell'INAIL nel non riconoscere l'indennità per inabilità temporanea, ha confermato l'orientamento secondo il quale l'infortunio in itinere non è riconosciuto al lavoratore che andando al lavoro subisce un incidente in auto, laddove avrebbe potuto servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere l'ufficio.

La Sentenza n. 22154, depositata il 20 ottobre 2014 dalla Suprema Corte, pone in risalto che ai fini della configurazione dell'infortunio in itinere è necessario valutare che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, elemento non provato nel caso in specie.