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22/05/2014 - Chiarimenti in materia di oneri deducibili e detraibili e imposte sui redditi: Circolare

Chiarimenti in materia di oneri deducibili e detraibili e imposte sui redditi: Circolare

Con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a varie questioni interpretative in materia di imposte sui redditi e oneri detraibili e deducibili.

In particolare, tra le numerose precisazioni fornite si segnalano le seguenti:

  • IMU-IRPEF (effetto di sostituzione per il 2013 e immobili situati nel medesimo comune dell'abitazione);
  • spese sanitarie (detraibilità spese per osteopata e per biologo nutrizionista);
  • interessi passivi per mutui (acquisto di immobili da accorpare catastalmente; mutuo per la costruzione abitazione principale - coniuge a carico; immobili inagibili per il sisma dell'Abruzzo);
  • recupero del patrimonio edilizio (familiare convivente e documentazione; lavori di ristrutturazione su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente; etc.);
  • acquisto mobili ed elettrodomestici (interventi che consentono la fruizione del bonus; bonus mobili e acquisto box pertinenziale; bonus mobili e pagamento mediante bonifico, etc.);
  • riqualificazione energetica (interventi eseguiti da ditte individuali o società su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività).

 

Per le ristrutturazioni sulle parti comuni condominiali è sempre necessario il C. F.: Circolare

Tra i chiarimenti forniti con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, l'Agenzia delle Entrate, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha precisato, in particolare, che:

  • il coniuge convivente del proprietario dell'immobile può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato;
  • anche in presenza di un "condominio minimo", ossia composto da un numero inferiore a otto condomini, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni prevista dall'art. 16-bis, TUIR, i condomini devono richiedere il codice fiscale per l'edificio ed eseguire tutti gli adempimento previsti dalla norma a nome del condominio stesso. Per i bonifici è necessario indicare, il codice fiscale del condominio e quello del condomino che effettua il pagamento;
  • è riconosciuta comunque la detrazione in caso di indicazione errata nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per riqualificazione energetica in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, se dovuta a un mero errore materiale. Il ragionamento vale anche nel caso opposto.

 

RSPP "inidoneo": datore responsabile penalmente

Il datore di lavoro che nomina responsabile del servizio di protezione e prevenzione un soggetto non idoneo a ricoprire tale incarico, in quanto sprovvisto dei titoli previsti dall'articolo 32 del D.Lgs n. 81/2008, si ritiene penalmente responsabile in quanto inottemperante agli obblighi previsti dal TU sulla sicurezza.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20682 pubblicata il 21 maggio 2014, ha infatti chiarito che qualora il datore nomini un soggetto "non idoneo", la nomina si ritiene inefficace e, in continuazione giuridica con quanto disposto in precedenza dal D.Lgs n. 626/94, nonché coerentemente con la Direttiva 89/391/CEE e la Sentenza della Corte Europea C-49/2000, la nomina inefficace configura la violazione dell'obbligo di nominare l'RSPP, potendosi quindi applicare le sanzioni previste dall'articolo 55, comma 1, lettera b) del TU.

 

Aziende agricole: l'INPS comunica come recuperare le quote di TFR dal Fondo di Tesoreria

L'INPS, con il Messaggio n. 4843 del 21 maggio 2014, fornisce chiarimenti in merito alla compensazione delle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria liquidate dalle aziende agricole, nell'ipotesi in cui emerga un'incapienza che non consenta l'intera compensazione delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria anticipate dal datore di lavoro.

L'Istituto afferma che in tal caso l'eccedenza sarà evidenziata nell'estratto conto dell'azienda che potrà successivamente, previa presentazione di domanda telematica, richiedere la compensazione con i contributi dovuti sulla base delle tariffazioni di competenza successiva a quella di liquidazione del TFR, sino a definitivo saldo. Contestualmente andrà trasmessa copia, in formato PDF, della quietanza del TFR corrisposto al lavoratore.

Validità delle dichiarazioni in favore dei colleghi nel processo contro il datore di lavoro

In materia di processo del lavoro contro il datore, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità delle dichiarazioni del dipendente storico dell'azienda in favore dei colleghi e ha respinto il ricorso dell'imprenditore, confermando l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in luogo di una serie di contratti a termine succedutisi nel tempo, con conseguente diritto dei ricorrenti alle retribuzioni relative ai periodi di fittizia interruzione dei rapporti.

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 11204 del 21 maggio 2014, ha chiarito, inoltre, che il giudice deve constatare l'attendibilità delle deposizioni dei lavoratori nei ricorsi proposti separatamente, derivata dal costante e conforme contenuto delle stesse.