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14/12/2017 - Art bonus: ampliato l’ambito di applicazione dell’incentivo

Art bonus: ampliato l’ambito di applicazione dell’incentivo

È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n. 289 la Legge 22 novembre 2017, n. 175 (che entrerà in vigore a partire dal prossimo 27 dicembre 2017), recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia".
La nuova legge sullo spettacolo prevede che l’agevolazione può essere fruita sia da persone fisiche che da persone giuridiche, indipendentemente dalla loro natura e forma giuridica, che effettuano erogazioni liberali a favore di tutti i settori della cultura e dello spettacolo.
Si ricorda che l’art bonus è un credito di imposta, pari al 65% delle donazioni fatte, che devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (non sono ammessi al beneficio erogazioni in contanti). Per le persone fisiche è riconosciuto nel limite del 15% del reddit o imponibile; per le persone giuridiche è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi.

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Tassazione separata applicabile agli emolumenti arretrati se il ritardo non è fisiologico: Risoluzione

Con Risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, con riferimento al caso al caso in cui nel 2017 siano state erogate retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:

·         le retribuzioni relative agli anni 2013 e 2014 sono assoggettabili a tassazione separata, in quanto il ritardo nei pagamenti è dovuto a cause non fisiologiche;

·         per le retribuzioni relative al 2015 occorre valutare la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità della tassazione separata. A tal riguardo, si dovrà tenere in considerazione la circostanza che l’erogazione dell’emolumento oltre l’anno immediatamente successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente a rite nere non fisiologico il ritardo.

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La dipendente affetta da ansia generalizzata non può essere trasferita in una sede più lontana

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29954 pubblicata il 13 dicembre 2017, ha stabilito che un datore di lavoro deve garantire la compatibilità dello stato di salute dei propri dipendenti con le mansioni loro affidate e il luogo di lavoro.
Sulla base di tale principio, non può essere soggetta a trasferimento una lavoratrice affetta da un grave disturbo di ansia generalizzata, che la porta a non poter servirsi dell’autovettura privata ma solamente dei mezzi pubblici e per di più per brevi periodi: il trasferimento in una sede più lontana e difficilmente raggiungibile non è pertanto coerente con il principio suesposto, tanto più che un’altra lavoratrice si era resa disponibile allo scambio.

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Dimissioni per giusta causa legittime per il direttore giornalistico mandato a fare il vice in altra testata

Con la Sentenza n. 29958 del 13 dicembre 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità delle dimissioni per giusta causa del direttore di un giornale inviato a fare il vice direttore in altra testata dello stesso gruppo editoriale.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza delle dimissioni per giusta causa, condannando la testata giornalistica al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto la destinazione al nuovo incarico di vicedirettore, ha rappresentato un palese demansionamento, in un nuovo assetto organizzativo nel quale era già presente un direttore nonché un condirettore ed un altro vicedirettore.

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