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Agevolazioni per gli autotrasportatori – Anno 2012 – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2012.

 

 

 

Con il Comunicato stampa del 26 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che anche per l’anno 2012, sono state prorogate le agevolazioni per gli autotrasportatori, con i medesimi importi previsti nel 2011. In particolare:

  • le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio), possono recuperare nel 2012, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione nel modello F24), le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Si precisa che, anche per il 2012, per la compensazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6793”;
  • per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ex art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir), per il periodo d’imposta 2011, nelle seguenti misure:

-          56,00 euro, per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

-          92,00 euro, per i trasporti effettuati oltre questo ambito.