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DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

In caso di decadenza dal beneficio della dilazione per le somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità, è ora ammessa la possibilità di accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito del ricevimento della cartella di pagamento. Inoltre, dalla modifica dell’art. 19, DPR n. 602/73 che disciplina la dilazione di pagamento in presenza di una situazione di obiettiva temporanea difficoltà, deriva:


- la possibilità, per il debitore, di richiedere rate di ammontare crescente per ciascun anno, in luogo delle rate costanti, non soltanto nell’ipotesi di peggioramento dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà, ma anche in sede di prima richiesta di dilazione;

- la decadenza dalla rateazione soltanto in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive e non più in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive. Le rateazioni dei ruoli a rata costante già concesse al 2.3.2012 non sono modificabili, salvo che sussista il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà ed il debitore ottenga la proroga della rateazione.

 

In tale ultima ipotesi è possibile passare dalla dilazione a rata costante ad una a rata crescente. È infine prevista la possibilità per il debitore che versa in una situazione di obiettiva difficoltà di ottenere, previa richiesta, la ripartizione in rate costanti o variabili delle somme dovute agli Enti pubblici dello Stato ancorché con gli stessi intercorra un contenzioso ovvero il debitore usufruisca già della rateazione (tale disposizione non è applicabile per i debiti relativi ai contributi previdenziali)