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DOPPIA CONTRIBUZIONE PER I SOCI-AMMINISTRATORI DI SRL

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 15/2012, ha contribuito a chiudere definitivamente la diatriba tra l'INPS ed i soci di S.r.l. che rivestono anche la carica di ammin istratori delle stesse, circa l'obbligo di questi a versare una doppia contribuzione alla gestione speciale commercianti per la loro qualità di soci e alla gestione separata INPS in qualità di amministratori. Infatti, la Corte Costituzionale ha stabilito che la norma contenuta nel DL n. 78/2010 (art. 12, c. 11) relativa all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208 della Legge n. 662/1996, non può ritenersi costituzionalmente illegittima (nel confronto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione). Di conseguenza, il principio dell'"attività prevalente" al fine di individuare la gestione ove destinare la contribuzione deve essere applicato solamente alle attività autonome interessate, ovvero esclusivamen te quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti, escludendo i rapporti per i quali vige l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS. I soggetti che rivestono la qualità di socio e di amministratore di una S.r.l., dunque, rimangono esclusi e sono tenuti alla doppia contribuzione.