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La nuova fattura dal 2013

LA NUOVA FATTURA “UE” DAL 2013

Con l’approvazione della Direttiva n. 2010/45/UE il Legislatore comunitario ha modificato la disciplina IVA in materia di fatturazione.
Le nuove regole, che entreranno in vigore a decorrere dal 2013, dovranno essere recepite dai singoli Stati membri entro il prossimo 31.12.2012.
Il Legislatore nazionale ha predisposto uno schema del Decreto Legislativo contenente le opportune modifiche al DPR n. 633/72 e al DL n. 331/93.

Di seguito si esaminano le principali novità contenute nello schema del citato Decreto Legislativo.

 

IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA

Il D.Lgs. in esame ha riscritto in pratica l’art. 21, DPR n. 633/72 contenente le regole per la “Fatturazione delle operazioni”.
Per ogni operazione imponibile il cedente / prestatore deve, come noto, emettere fattura anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili.
In base al nuovo comma 2 del citato art. 21, nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi:

 

-     data di emissione;

-     numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

-    ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

-    numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

-    ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
     committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
     residenti;

-    numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

-     natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

-     corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai
      beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);

-     corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

-     aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

-    data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate
     o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4,
     DL n.  331/93;

-    annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente
     ovvero da un terzo.

In caso di applicazione di aliquote diverse:

-      la natura, qualità e quantità dei beni / servizi;

-      l’imponibile;

-      l’imposta;

vanno indicati (come di consueto) secondo l’aliquota applicabile.

 

La fattura (cartacea) va compilata in duplice esemplare di cui uno va consegnato / spedito all’acquirente / committente.


LE ANNOTAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Come previsto dal nuovo comma 6 del citato art. 21, la fattura è richiesta anche in presenza delle seguenti tipologie di operazioni. In tali casi, in luogo dell’imposta, va riportata una specifica annotazione,

eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale. In particolare, per le:

-      cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette ad IVA ex art. 7-bis, comma 1, va riportata l’annotazione “operazione non soggetta”;

-     operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, va riportata l’annotazione “operazione non imponibile”;

-      operazioni esenti ex art. 10, ad eccezione di quelle indicate al n. 6 (ossia, operazioni relative all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato, ecc.), va riportata l’annotazione “operazione esente”;

-     operazioni soggette al regime del margine di cui al DL n. 41/95, va riportata l’annotazione “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;

-     operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismosoggette al regime del margine ex art. 74-ter, va riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”.

Ai sensi del nuovo comma 6-bis del citato art. 21, anche per le operazioni rese da soggetti passivi italiani, per le quali l’IVA non è dovuta in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, è necessario emettere la fattura riportando, in luogo dell’imposta, una specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale.

In particolare, per le:

-      cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4), effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, va riportata l’annotazione “inversione contabile”;

-      cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti extraUE, va riportata l’annotazione “operazione non soggetta”.

Qualora l’obbligo di emissione della fattura ricada ai sensi dell’art. 17, comma 2, primo periodo, in capo all’acquirente / committente, la stessa (come di consueto) va emessa in un unico esemplare.

In tal caso il nuovo comma 6-ter del citato art. 21, prevede che sulla fattura emessa dall’acquirente / committentein virtù di un obbligo proprio” va indicata l’annotazione “autofatturazione”.

 

IL MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

 

La fattura va emessa al momento di effettuazione dell’operazione come determinato ai sensi dell’art. 6 (consegna beni mobili, pagamento del servizio, ecc.).

Tale regola trova una serie di deroghe contenute nel nuovo comma 4 del citato art. 21 ed in particolare:

·   per le cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione avente le caratteristiche di cui al DPR n. 472/96, nonché per le prestazioni di servizi idoneamente documentate, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura nella quale va specificato il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. Va notato che la nuova disposizione introduce la fattura c.d. “differita” anche per le prestazioni di servizi;

·   per le cessioni di beni effettuate dall’acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura va emessa entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;

·   per le prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi UE ex art. 7-ter, la fattura (senza IVA) va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

La fattura si ha per emessa all’atto della consegna / spedizione all’acquirente / committente.

 

 

LA FATTURA SEMPLIFICATA

 

Il D.Lgs. in esame introduce il nuovo art. 21-bis, DPR n. 633/72 contenente le disposizioni in materia di fatturazione semplificata.

In base a tale articolo è possibile emettere la fattura in modalità “semplificata” per:

·   le operazioni di ammontare complessivo non superiore a € 100;

·   le note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72.

Nella fattura semplificata devono essere presenti almeno i seguenti elementi:

 

®     data di emissione;

®     numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

®     ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

®     numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

®     ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito in Italia può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento;

®     descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

®     ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

®    per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

 

La fattura semplificata non può essere emessa per:

-      cessioni di beni UE di cui all’art. 41, DL n. 331/93;

-      operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. a (cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1 a 4, effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE, per le quali l’IVA non va applicata in Italia ex artt. da 7 a 7-septies).

Con apposito DM può essere elevato fino ad € 400 il limite per l’emissione della fattura semplificata ovvero “eliminato” detto limite per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.

 

L’EMISSIONE DELLA FATTURA TRAMITE REGISTRATORI DI CASSA

Con l’aggiunta all’art. 1, Legge n. 18/83 del nuovo comma 4, è previsto che la fattura, anche nella modalità semplificata, può essere emessa tramite gli apparecchi misuratori fiscali.

 

LA FATTURA ELETTRONICA

La fattura può essere emessa oltre che in forma cartacea anche in forma elettronica. Come previsto dal nuovo comma 1 del citato art. 21 per fattura elettronica si intende il documento emesso e ricevuto “in un qualunque formato elettronico”. In ogni modo, l’utilizzo della fattura elettronica richiede il consenso da parte del destinatario.

Il soggetto che intende utilizzare la fatture elettronica deve garantirne l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento dell’emissione fino al periodo di conservazione della stessa.

Come previsto dal nuovo comma 3 del citato art. 21, tali elementi sono garantiti alternativamente tramite:

1.      sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni / prestazione di servizi ad essa riferibile;

2.      apposizione della firma elettronica qualificata o digitale;

3.      utilizzo del sistema EDI;

4.      altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

È possibile emettere nei confronti di uno stesso destinatario / prestatore più fatture elettroniche in un unico lotto. In tal caso le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, a condizione che per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.

 

La fattura elettronica si ha per emessa nel momento della trasmissione o di messa a disposizione (per via telematica) all’acquirente / committente.

 

Va sottolineato che in base a quanto previsto dall’art. 39, comma 3, DPR n. 633/72 “le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica”.