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Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari – Proroga dei termini - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012

L’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto che le imprese o i soci/familiari siano tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati o ricevuti. Tale disposizione normativa - volta a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata - ha la finalità di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente, detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, erano sono state stabilite le modalità ed i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei predetti dati. Al riguardo, con riferimento ai beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle citata disposizione, era stato stabilito che la comunicazione dovesse essere effettuata entro il 31 marzo 2012. Ora - tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione della norma e della assoluta novità del predetto obbligo - con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012, tale termine è stato prorogato al 15 ottobre 2012.