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23/10/2012 - Imprese danneggiate dal terremoto di maggio 2012, pronto il modello per l'accesso ai finanziamenti

Imprese danneggiate dal terremoto di maggio 2012, pronto il modello per l'accesso ai finanziamenti

Con Provvedimento 22 ottobre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in relazione al sisma del mese di maggio 2012.

Si ricorda che possono accedere al finanziamento le imprese che possiedono i requisiti di cui all'art. 3, D.L. n. 74/2012 o dell'art. 3-bis, D.L. n. 95/2012 e che il modello deve essere inviato entro il prossimo 16 novembre esclusivamente in via telematica.

 

Semplificati 65 atti dell'Agenzia delle Entrate: Comunicato stampa

Con Comunicato stampa 22 ottobre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati riscritti, utilizzando un linguaggio più chiaro e istruzioni più semplici, 65 documenti, tra cui, ad esempio:

  • la domanda di rimborso IRPEF;
  • la domanda per ottenere copia della dichiarazione dei redditi;
  • la richiesta di annullamento degli atti non fondati.

L'Amministrazione finanziaria chiarisce inoltre che la semplificazione del linguaggio si inserisce nella più ampia attività di riduzione degli adempimenti attualmente in corso.

 

Illecito penale per il datore che non ha formato il dipendente infortunato

Qualora un lavoratore si infortuni con un'attrezzatura pericolosa per l'utilizzo della quale non aveva ricevuto adeguata formazione, anche in materia di sicurezza, il datore di lavoro risponde penalmente per le gravi lesioni personali subite dal lavoratore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41191 del 22 ottobre 2012, nella quale precisa ulteriormente che la responsabilità del datore è esclusa solamente se questi ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, tra i quali rientra la formazione dei dipendenti nonché la vigilanza sull'operato degli stessi, e in presenza di un comportamento negligente e del tutto imprevedibile del lavoratore.

 

Illegittimo il licenziamento del "dirigente" autorizzato a gestire un'altra società

Con Sentenza 22 ottobre 2012, n. 18119, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha dichiarato illegittimo, in quanto ritorsivo, il recesso del datore di lavoro ai danni del dirigente, motivato da una pretesa concorrenza sleale.

Nella fattispecie, infatti, è emerso che sussisteva un accordo tra società e dirigente che consentiva a quest'ultimo di gestire un'ulteriore società ubicata nella medesima sede di lavoro.

 

Somministrazione di lavoro a tempo determinato: possibile il ricorso raggiunto il tetto dei 36 mesi

Con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato, il limite massimo di durata di 36 mesi per lo svolgimento di mansioni equivalenti con lo stesso datore, nel quale sono computati anche i periodi di missione mediante somministrazione a termine, non rappresenta un ostacolo al ricorso a quest'ultima fattispecie contrattuale.

Infatti, il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 32 del 19 ottobre 2012, a conferma di quanto già chiarito dalla Circolare n. 18/2012, precisa che, una volta esaurito il suddetto periodo di 36 mesi, il datore di lavoro può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore, fermi restando i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva.