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24/01/2012 - Occultamento di scritture contabili: Cassazione


Occultamento di scritture contabili: Cassazione
Con Sentenza 17 gennaio 2012, n. 1377, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del reato di occultamento di scritture contabili di cui all'art.10, D.Lgs. n. 74/2000, < b>rileva anche la documentazione diversa da quella indicata all'art. 22, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.
Infatti, in considerazione "dell'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente", quest'ultimo è tenuto a conservare le scritture richieste dalla natura e dimensioni dell'impresa, oltre che dall'attività svolta, anche se di natura non strettamente tributaria.
Nel caso di specie, ad un agente immobiliare è stata contestata la mancata conservazione di alcuni preliminari di compravendita di immobili, dai quali risultava che, nei successivi rogiti, si era avuta la riduzione del prezzo pattuito.


Donazione assoggettata ad imposta anche in assenza di atto scritto: Cassazione
Con Sentenza 18 gennaio 2012, n. 634, la Corte di Cassazione ha chiarito che la donazione è soggetta ad imposta anche se non è stato rispettato il requisit o della forma scritta.
Secondo la Suprema Corte, infatti, "Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta va individuato [.] nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dall'art. 782 codice civile, per l'atto di donazione e la sua accettazione".
Tale interpretazione si rende necessaria per evitare comportamenti elusivi.


INAIL: le sanzioni amministrative previste per il nuovo apprendistato
L'INAIL, con la Nota prot. n. 434 del 23 gennaio 2012, pone chiarezza circa le sanzioni amministrative collegate al Testo Unico dell'apprendistato, distinguendo tra gli inademp imenti formativi e l'inosservanza dei principi previsti dal D.Lgs n. 167/2011.
Nel particolare, l'Istituto ricorda che l'assenza della forma scritta o la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione comportano la sanzione amministrativa per "lavoro nero" e la conseguente impossibilità di regolarizzare il rapporto co me "contratto di apprendistato"; precisa, inoltre, di aver inviato formale richiesta al Ministero del Lavoro circa la possibilità di applicare il regime agevolato previsto dalla Legge n. 223/1991 ai premi INAIL, nel caso in cui il contratto di apprendista to sia instaurato con un lavoratore in mobilità per la qualificazione o riqualificazione professionale.


Cassazione: buono pasto escluso dalla base imponibile

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 865 del 23 gennaio 2012, ha sancito l'esclusione dalla base imponibile a fini previdenziali ed assistenziali dei buoni pasto o fferti dall'azienda alla generalità dei dipendenti per esigenze correlate all'attività lavorativa.
Nel particolare, la Suprema Corte, ribaltando la sentenza d'Appello che aveva avvallato la tesi dell'INPS che chiedeva l'assoggettamento a contribuzione anche del valore del buono pasto, ha disposto che il servizio mensa istituito dall'azienda a favore de i propri collaboratori debba essere escluso dalla base imponibile qualora questo sia collegato alle esigenze di servizio, indipendentemente dalle "modalità tecniche" con le quali il servizio viene offerto ai lavoratori.


L'omesso versamento alla cassa edile si configura quale illecito amministrativo
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2723 del 23 gennaio 2012, ha chiarito che il mancato versamento delle somme da destinare alla Cassa edile per gratifica natalizia e f erie (erogate in busta paga all'operaio edile e contestualmente trattenute ai fine dell'accantonamento alla cassa edile) non integra il reato di appropriazione indebita, in quanto si tratta di somme che fanno parte del patrimonio del datore di lavoro.
Pertanto il datore di lavoro che omette i predetti versamenti alla Cassa edile commette esclusivamente un illecito amministrativo.


Responsabile dell'infortunio il datore se la condotta del lavoratore è prevedibile
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 856 del 23 gennaio 2012, ha statuito la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore causato da un'inizia tiva dello stesso, che risulti prevedibile da parte dell'azienda.
Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che il datore di lavoro deve ritenersi responsabile dell'infortunio (art. 2087 c.c.) sia nell'ipotesi di mancata adozione delle opportune misure protettive che di mancata vigilanza sul loro utilizzo; la re sponsabilità è esclusa soltanto in caso di condotta abnorme del dipendente rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.