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01/10/2012 - Remissione in bonis: Circolare di chiarimenti delle Entrate

Remissione in bonis: Circolare di chiarimenti delle Entrate

Con Circolare 28 settembre 2012, n. 38, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla remissione in bonis di cui all'art. 2, commi, 1, 2, 3 e 3-bis, D.L. n. 16/2012, una particolare forma di ravvedimento operoso che, a decorrere dal 2 marzo 2012, garantisce al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali, anche in caso di mere dimenticanze inerenti a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente:

  • purché in possesso dei requisiti sostanziali prescritti dalla norma alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione;
  • versando la sanzione di 258 euro, non compensabili con altri crediti.

In particolare, la citata Circolare contiene l'elencazione delle condizioni per potersi avvalere di tale regolarizzazione, precisazioni quanto all'ambito oggettivo di applicazione e una descrizione delle fattispecie sanabili.

Importanti delucidazioni concernono, infine, l'applicazione dell'istituto nelle ipotesi di riparto del 5 per mille dell'IRPEF e di cessione delle eccedenze nell'ambito del consolidato.

Proroga termine di presentazione dichiarazione IMU: Comunicato stampa

Con Comunicato stampa 28 settembre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, originariamente previsto per il 30 settembre 2012, subirà una proroga.

Nel documento viene inoltre precisato che sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che approva il modello della dichiarazione IMU e le relative istruzioni per la compilazione.

Trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate: Circolare

Con Circolare 28 settembre 2012, n. 37, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina applicabile al credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio ex art. 2, commi 55-58, D.L. n. 225/2010.

In particolare, è stato chiarito che la trasformazione in credito d'imposta delle imposte differite attive (Dta) si riferisce a valori iscritti in bilancio specificando inoltre:

  • la disciplina della trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate in caso di perdita d'esercizio, perdite fiscali, liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi;
  • le modalità di utilizzo del credito d'imposta;
  • l'applicazione della disciplina da parte di società estere che operano in Italia con stabile organizzazione;
  • gli aspetti sanzionatori.

La valutazione equitativa del giudice può superare quanto richiesto dal lavoratore

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16450 del 27 settembre 2012, ha confermato la sentenza del giudice nella quale questi imponeva all'azienda di corrispondere al lavoratore un importo a titolo di differenze retributive maggiore di quello richiesto dal lavoratore medesimo.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ritenuto escluso il vizio di ultrapetizione, in virtù del fatto che nel ricorso presentato dal lavoratore viene chiesta la condanna dell'azienda a risarcire anche "altra somma ritenuta giusta": tale elemento, di fatto, consente al magistrato di valutare e definire la richiesta della parte ricorrente, ed esclude la volontà della parte ricorrente di limitare la richiesta di risarcimento a quanto indicato nel ricorso medesimo.

Licenziamento illegittimo in caso di spese connesse all'attività lavorativa e autorizzate dall'azienda

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nel caso di utilizzo da parte del dipendente di denaro dell'azienda per pernottare e mangiare fuori durante il weekend, qualora tali spese siano correlate all'attività lavorativa e autorizzate dalla ditta.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16471 del 27 settembre 2012, ha ribadito che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso compete al giudice di merito e l'irrogazione della massima sanzione disciplinare è ammessa soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 3, Legge n. 604/1966), ovvero tale da costituire un impedimento alla prosecuzione, seppur provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.).