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26/07/2012 - Approvata dalla Camera la Legge di conversione del D.L. n. 83/2012 ("Decreto crescita")

Approvata dalla Camera la Legge di conversione del D.L. n. 83/2012 ("Decreto crescita")

Nella giornata di ieri (25 luglio 2012), è stata approvata dalla Camera la Legge di conversione del D.L. n. 83/2012 ("Decreto crescita") che ora passa al Senato, dove è prevista l'approvazione senza modifiche.

Tra le misure previste, si segnala:

  • l'introduzione degli ecoincentivi fino a 5 mila euro per l'acquisto, anche in leasing, di veicoli nuovi a basse emissioni immatricolati e acquistati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015;
  • modifica del regime IVA per cessioni o locazioni di un immobile ad uso abitativo e strumentale;
  • l'innalzamento dal 36% al 50% della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia effettuate tra il 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) e il 30 giugno 2013;
  • lo sgravio IRPEF del 50% per interventi di riqualificazione energetica ex art. 16-bis, lett. h), TUIR (spese sostenute dall'1/1/2013 al 30/06/2013);
  • la semplificazione delle procedure per l'ottenimento dei permessi in edilizia;
  • l'estensione del regime per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi "b2b" effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro (c.d. "IVA per cassa");
  • l'eliminazione del vincolo anagrafico dei 35 anni per poter costituire la c.d. S.R.L. a un euro.

 

Fattura in formato elettronico: nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2013

Dal 1° gennaio 2013 entreranno in vigore le nuove procedure per l'utilizzo semplificato delle fatture elettroniche e le nuove regole di esigibilità IVA delle transazioni commerciali interne e infracomunitarie, in fase di recepimento da parte del MEF, della Direttiva n. 2012/45/UE.

La fattura elettronica, stante il consenso del destinatario, viene equiparata a quella cartacea; gli operatori saranno inoltre liberi di scegliere il formato con cui la fattura viene emessa o ricevuta.

Attraverso l'incrocio e la interoperabilità dei documenti giustificativi di supporto dell'operazione fatturata, devono comunque essere garantiti, per tutta la durata della loro conservazione, l'autenticità, l'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura.

 

Lavoratori extracomunitari irregolari: sanatoria al via il 15 settembre

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare", con il quale è prevista la possibilità di sanare situazioni di irregolarità derivanti dall'impiego di lavoratori extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano da almeno tre mesi.

La regolarizzazione potrà avvenire, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, attraverso un'apposita dichiarazione di emersione, che dovrà essere presentata con modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 29 agosto 2012.

 

Stock option: per il lavoratore la tassazione si riferisce al momento dell'incasso

In materia di tassazione delle azioni cedute ai dipendenti, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito che il momento in cui la stessa andrà applicata, non potrà essere quello relativo all'assegnazione delle azioni stesse al lavoratore, bensì quello in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione da parte del lavoratore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 13088 del 25 luglio 2012, ha precisato che le azioni oggetto di opzione entrano nel patrimonio del lavoratore solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia l'esercizio dell'opzione stessa, con la conseguenza che la disciplina fiscale applicabile sarà, di volta in volta, quella del suddetto momento di esercizio del diritto.

 

INAIL Modena: domande di sospensione degli adempimenti e dei versamenti per le aziende operanti nei territori colpiti dal sisma

L'INAIL di Modena, con Nota del 18 luglio 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle domande di sospensione degli adempimenti e dei versamenti per le aziende operanti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, previste dalla circolare n. 28/2012 dell'INAIL nazionale.

In particolare, l'Istituto precisa che

  • gli intermediari abilitati possono presentare istanze di sospensione cumulative tramite il modello, opportunamente modificato rispetto a quello previsto dalla circolare INAIL n. 28/2012, allegato alla nota in oggetto;
  • non è previsto un termine per la presentazione della domanda di sospensione, tuttavia la presentazione immediata è necessaria in caso di richiesta del DURC o in caso di rateazioni ordinarie in corso.

 

L'INPS comunica la ripresa dei versamenti per i soggetti sospesi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 2011

L'INPS, nella Circolare n. 101 del 25 luglio 2012, informa che è stata emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4024 del 5 luglio 20122, con la quale è stata disposta la proroga al 16 luglio 2012 del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei soggetti individuati negli elenchi allegati alla medesima ordinanza, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in diversi territori nel 2011.

Al riguardo l'Istituto chiarisce che:

  • la sospensione si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati all'OPCM, che hanno subito il fermo della propria attività economica o sono stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori di Matera, Ginosa, La Spezia e Massa Carrara, Genova e Livorno, Messina, rientranti nelle seguenti categorie:
    • datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico;
    • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc.);
  • i contributi differiti possono essere versati a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo senza applicazione di oneri accessori;
  • tuttavia, a seguito della tardività di pubblicazione dell'OPCM (G.U. n. 161 del 12 luglio), il primo pagamento potrà essere effettuato entro il 20 agosto 2012 versando le prime due rate (luglio e agosto).