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Ritenuta alla fonte su interessi versati a banca estera: Risoluzione |
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Con Risoluzione 25 settembre 2012, n. 89, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è dovuta la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20% sugli interessi pagati ad una banca estera non residente e senza stabile organizzazione in Italia. Nel caso di specie, trattasi di società fiduciaria italiana che ha concluso un contratto di finanziamento con un istituto bancario estero cui è dovuto il pagamento degli interessi sul credito ottenuto. L'Agenzia ha specificato che sul versamento di detti interessi, qualificabili esclusivamente come redditi di capitale (art. 44, TUIR) e percepiti da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, vige l'obbligo di applicare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20% ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973. |
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Editore comunitario ed IVA: Risoluzione |
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Con Risoluzione 25 settembre 2012, n. 90, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'editore comunitario, al superamento della soglia di 35.000 euro, calcolata sulla base dei corrispettivi percepiti, deve identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale ovvero l'identificazione diretta, prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori. L'Amministrazione finanziaria ricorda inoltre che per editore deve intendersi l'operatore che intraprende l'iniziativa economica editoriale, ovvero colui che si assume in concreto il rischio della realizzazione dell'opera per il successivo sfruttamento economico della stessa. L'IVA risulta quindi dovuta dal soggetto passivo identificato sulla base del mezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria, e poiché nel caso in oggetto non si realizza la fattispecie della cessione intracomunitaria l'editore non sarà tenuto alla compilazione degli elenchi Intra. |
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Licenziato il lavoratore che rifiuta la prestazione nel suo giorno di riposo |
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Qualora il CCNL non consenta all'operaio qualificato di rifiutare i turni di lavoro straordinario, ovvero le prestazioni nei giorni festivi o notturni, nei limiti previsti dal medesimo, la visita medica specialistica già prenotata per il sabato (giorno di riposo) e certificata dalla relativa documentazione non costituisce un valido motivo per rifiutare la richiesta del datore di lavoro. In tal caso, quindi, si configura una grave insubordinazione da parte del lavoratore, che giustifica il licenziamento senza preavviso. Lo afferma la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16248 del 25 settembre 2012 nella quale, inoltre, precisa che la sanzione è proporzionata all'addebito disciplinare contestato al lavoratore, anche se il datore di lavoro aveva avanzato la sua richiesta solamente il giorno prima del "sabato incriminato", mentre la visita medica era stata prenotata con più ampio anticipo. |
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Botteghe di mestiere: dal 4 ottobre è possibile l'invio delle candidature per i tirocini |
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Italia Lavoro S.p.A. all'interno nell'ambito del Programma AMVA-Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale ha pubblicato il bando per la creazione di "Botteghe di Mestiere" che si pone l'obiettivo di creare una bottega in ciascuna provincia del Paese nella quale formare con tirocini i giovani. A tal fine gli interessati possono presentare le candidature attraverso il sistema informatico raggiungibile all'indirizzo www.italialavoro.it/amva dalle ore 10 del 4 ottobre alle ore 12 del 5 novembre e dalle ore 10 del 29 ottobre alle ore 12 del 30 novembre. Lo rende noto Italia Lavoro S.p.A. in un comunicato stampa. |
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Sospensione prima del licenziamento scelta discrezionale dell'azienda |
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In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la liceità del recesso del datore di lavoro per giusta causa, anche qualora prima di esso non sia intervenuta la sospensione cautelare del lavoratore dal servizio, poiché si tratta di una scelta a discrezione dell'azienda. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16238 del 25 settembre 2012, ha precisato inoltre che in caso di licenziamento senza preavviso, dopo che è stato compromesso il rapporto fiduciario con il datore, al dipendente spetta l'indennità sostitutiva dell'avviso. |
