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26/10/2012 - In vigore le nuove disposizioni per le cessioni di prodotti agroalimentari e agricoli

In vigore le nuove disposizioni per le cessioni di prodotti agroalimentari e agricoli

Lo scorso 24 ottobre 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina applicabile ai contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari la quale, in particolare, prevede:

  • l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione, ad eccezione di quelli eseguiti nei confronti di consumatori finali;
  • specifici termini per il pagamento dei corrispettivi, fissati in 30 giorni per le merci deteriorabili ed in 60 per le altre merci.

Si ricorda che tali disposizioni sono state introdotte dall'art. 62, D.L. n. 1/2012, c.d. "Decreto Liberalizzazioni" e che sono state attuate dal Decreto Ministeriale 19 ottobre 2012; si deve infine precisare che tali novità si applicano anche ai contratti in essere al 24 ottobre 2012, che devono pertanto essere adeguati ai nuovi requisiti entro il prossimo 31 dicembre 2012.

 

Indirizzo errato preso dall'anagrafe tributaria: Cassazione

Con Sentenza 25 ottobre 2012, n. 41662, la Corte di Cassazione ha chiarito che le notifiche al contribuente effettuate presso l'indirizzo reperito presso l'Anagrafe tributaria sono illegittime, se questo ha già spostato da tempo la residenza.

Nel caso di specie, il contribuente risiedeva da più di tre anni presso un indirizzo diverso; secondo la Suprema Corte, il solo fatto che la Guardia di Finanza avesse tratto l'indirizzo dalle risultanze dell'anagrafe tributaria è insufficiente a garantire che il contribuente, raggiunto solo per compiuta giacenza dai tentativi di notifica, dovesse ritenersi concretamente a conoscenza della pendenza del processo.

 

Doppio contratto: unico rapporto se le attività non sono distinguibili

Laddove un soggetto svolga, per lo stesso datore di lavoro, sia un'attività di lavoro subordinato che una di consulente (lavoro autonomo) e le stesse non siano agevolmente distinguibili ma, anzi, tendano a sovrapporsi e ad essere l'una strettamente collegata all'altra, il rapporto di lavoro subordinato prevale sulla posizione autonoma e, di fatto, configurano un unico rapporto di lavoro subordinato.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18286 del 25 ottobre 2012, nella quale esamina il caso di un lavoratore che, contemporaneamente, svolgeva l'attività di dirigente responsabile del Caf (in qualità di lavoratore subordinato) e di responsabile fiscale (in qualità di consulente esterno). Il Caf aveva inoltre provveduto al licenziamento del dirigente, senza dimostrare la soppressione del posto dello stesso: la Suprema Corte dichiara anche l'illegittimità del recesso.

 

Disabili: stanziati i fondi per gli incentivi alle assunzioni

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 16 luglio 2012 con il quale il Ministero del Lavoro ha stanziato le risorse per gli incentivi relativi all'assunzione di disabili.

I fondi ammontano a 2.429.072 euro e sono destinati ai datori di lavoro privati delle Regioni a statuto speciale che stipulano un'apposita convenzione con il competente servizio per l'impiego.

 

Licenziamento: il lavoratore assente alle cure termali non può essere licenziato

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito un principio interpretativo in materia di computo dei lavoratori a tempo parziale ai fini della determinazione della base occupazionale e della conseguente sussistenza della tutela reale in caso di illegittimità del provvedimento espulsivo.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18287 del 25 ottobre 2012, ha chiarito che ai fini del computo dei lavoratori a tempo parziale nella base occupazionale, tali ultimi andranno considerati in funzione dell'orario effettivamente svolto, non risultando necessario applicare il criterio di arrotondamento per la frazione di orario che eccede il numero intero.

 

Niente maggiorazione nel CCNL per il lavoro domenicale: liquidazione ad opera del giudice

In tema di lavoro domenicale, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora il CCNL non preveda la maggiorazione della paga oraria, provvede il giudice in via equitativa alla liquidazione del compenso al lavoratore per il disagio della prestazione svolta di domenica.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18284 del 25 ottobre 2012, ha sottolineato che il compenso richiesto dal lavoratore per l'attività prestata oltre il settimo giorno, che comporta disagi alla vita personale e familiare, ha natura retributiva e, quindi, è esclusa la corresponsione di alcun indennizzo.