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02/03/2012 - Codice tributo per la c.d. "Tassa sulla fortuna": Risoluzione

 

Codice tributo per la c.d. "Tassa sulla fortuna": Risoluzione

Con Risoluzione 29 febbraio 2012, n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite Modello F24 accise, dell'addizionale del 6% su lla parte di vincite superiore a 500 euro agli apparecchi di intrattenimento (c.d. "Tassa sulla fortuna").

Il codice tributo"5273" è denominato "Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S. - Addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 - Art. 5, comma 1, Decreto Direttoriale AAMS 12 ottobre 2011".

 

 

Profili applicativi della c.d. "impronta": i chiarimenti forniti dalla Circolare

Con Circolare 29 febbraio 2012, n. 5, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti più ricorrenti, fornisce chiarimenti sulla comunicazione dell'impronta relativa ai documenti i nformatici rilevanti ai fini tributari, di cui all'art. 5, Decreto 23 gennaio 2004, e al Provvedimento 25 ottobre 2010.

In particolare, le precisazioni vertono su:

modalità di formazione e invio dell'impronta e di formazione della comunicazione;

soggetti abilitati alla trasmissione;

conservazione dei documenti e termini per l'invio dell'impronta;

imposta di bollo sui documenti informatici;

altri aspetti di interesse (operazioni straordinarie, riversamento archivi, etc.).

 

 

Aggiornati gli importi dei diritti di copia per il processo tributario: Decreto MEF

È stato pubblicato sulla G.U. 29 febbraio 2012 n. 50, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2011 che aggiorna, a decorrere dalla data di oggi, g li importi dovuti per il rilascio delle copie di atti o documenti (conformi, non conformi, in formato elettronico) del processo tributario.

Si ricorda inoltre che l'imposta di bollo non è dovuta per l'ente impositore ai sensi dell'art. 263, D.P.R. n. 115/2002.

 

 

Sicurezza sul lavoro: l'oblazione non estingue il reato penale

Gli ispettori dell'ASL rilevano mancanze nelle protezioni delle impalcature tali da compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori esponendoli al rischio caduta dall'alto: l'illecito penale non si estingue nel caso in cui l'impresa di costruzioni paghi la sanzione amministrativa a titolo di oblazione dopo la scadenza dei 30 giorni previsti dalla norma.

Infatti, precisa la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 7878 del 29 febbraio 2012, "il pagamento a titolo di oblazione ha effetto estintivo del reato solo se effettuato nel prescritto termine di trenta giorni dalla notifica dell e prescrizioni dell'organo di vigilanza". Pertanto, nonostante l'azienda abbia adempiuto alle prescrizioni dell'organo di vigilanza riconducendo a norma i propri cantieri, il ritardo nel pagamento non integra l'estinzione del reato, per il quale la Su prema Corte ha ritenuto comunque colpevole l'azienda condannandola ad un'ulteriore ammenda.

 

 

Demansionamento illegittimo: può essere tale anche il passaggio a livello e retribuzione superiore

In materia di demansionamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro il quale decide di spostare il lavoratore da una mansione ad un'altra, anche formalmen te di livello superiore, non può considerarsi automaticamente indenne dal rischio di dover risarcire il prestatore per danno biologico ed esistenziale.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3057 del 29 febbraio 2012, ha specificato che lo spostamento del lavoratore da una mansione ad un'altra, benché quest'ultima di livello superiore, deve tenere conto delle mansioni effettivamente svolte dal prestatore. In buona sostanza se il lavoratore alla luce del trasferimento, viene adibito a mansioni meno qualificate e più degradanti, ci troveremo in presenza di un illegittimo demansionamento e ciò indipendentemente dall'aspetto retributivo e di inquadramento.

 

 

Lavoratori bulgari e rumeni: iscrizione dei rapporti di lavoro

L'INPS, con il Messaggio n. 3338 del 27 febbraio 2012, interviene per precisare che:

a seguito della cessazione del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini bulgari e rumeni,

dal 1° gennaio 2012, anche per le iscrizioni dei rapporti di lavoro con i suddetti lavoratori relativi ai settori che fino al 31 dicembre 2011 non erano stati liberalizzati, non è più necessaria, ai fini della copertura previdenziale ed assistenziale, l'esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico.

 

 

Assenteista licenziabile anche se in azienda non è affisso il codice disciplinare

In materia di licenziamento illegittimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere considerato tale il provvedimento espulsivo irrogato nei confronti del dip endente per plurime assenze ingiustificate, anche se nei locali dell'azienda non è esposto il codice disciplinare ed una norma del contratto collettivo nazionale di categoria autorizza il recesso in caso di mancata arbitraria presenza in servizio p er più di dieci giorni.

Nello specifico la Suprema Corte con la Sentenza n. 3060 del 29 febbraio 2012 ha sottolineato che la garanzia di pubblicità delle norme disciplinari non è necessaria per le violazioni di doveri fondamentali del lavoratore subordinato come quello di rendere la prestazione.