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28/06/2012 - Aliquota IVA applicabile alla cessione di piattaforme elevatrici: Risoluzione

Aliquota IVA applicabile alla cessione di piattaforme elevatrici: Risoluzione

Con Risoluzione 25 giugno 2012, n. 70, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello ordinario, ha fornito chiarimenti sull'aliquota IVA applicabile alla cessione di piattaforme elevatrici realizzate nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989).

L'Agenzia ha chiarito che la cessione di questa tipologia di beni può scontare un'aliquota IVA pari al 4% solo nel caso in cui siano rispettate le specifiche tecniche contenute nel Decreto 14 giugno 1989, n. 236, attuativo della Legge n. 13/1989.

È stato inoltre specificato che l'aliquota del 4% può essere applicata in qualsiasi fase della commercializzazione del bene, anche nel caso in cui il cessionario sia un condominio, una scuola o simili.

 

Chiarimenti sulla ristrutturazione edilizia: Risoluzione

Con Risoluzione 25 giugno 2012, n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla disciplina delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia.

In particolare, nel documento di prassi si precisa che le liste prefinite in laminato che compongono la pavimentazione a "parquet" non sono dotate di una propria individualità e autonomia funzionale, e una volta smontate perdono le proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione, anche se erano state posate senza collanti (a "flottante"); la cessione del pavimento dovrà quindi essere assoggettata all'aliquota IVA ordinaria, non potendo considerare le sopra descritte liste come beni finiti.

L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che la detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico è fruibile anche per il rifacimento del "pavimento contro terra", purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica e gli altri adempimenti posti a carico del contribuente.

 

Approvata la riforma del mercato del lavoro

In data 27 giugno 2012, il Parlamento ha approvato definitivamente il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, che introduce novità rilevanti in tema di contratti di lavoro, di flessibilità in entrata e in uscita e tutele del lavoratore, di ammortizzatori sociali, nonché ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Strutturato in quattro articoli, il testo è in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che dalle ultime notizie il testo così approvato dovrebbe essere modificato nei prossimi mesi, presumibilmente con la conversione in Legge del DL n. 83/2012 (Decreto crescita), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, Supplemento Ordinario n. 129.

 

Sgravi per nuove assunzioni: in caso di scambio di personale i rapporti familiari tra società di capitali non escludono in via automatica la fruizione del beneficio

In materia di sgravi contributivi per nuove assunzioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che in presenza di società di capitali la cui composizione proprietaria sia costituita da soggetti legati da un vincolo di parentela, i requisiti per la fruizione degli sgravi contributivi per nuove assunzioni, così come previsti dalla Legge 448/01, non possono considerarsi disattesi.

Nello specifico la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10764 del 27 giugno 2012, ha sottolineato due aspetti fondamentali: il primo relativo all'errata applicazione dell'eventuale sanzione, la quale dovrebbe essere comminata per omissione e non per evasione contributiva, il secondo relativo alla necessità di dimostrare lo stretto legame tra le società al fine di far valere l'indebita fruizione degli sgravi.

In definitiva, non è sufficiente un vincolo di parentela, se poi le imprese risultano non comprese in un gruppo e comunque tra loro slegate.