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Chiarimenti riguardo al contributo di solidarietà: Circolare delle Entrate |
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Con Circolare 28 febbraio 2012, n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha fornito diverse precisazioni riguardanti il contributo di solidarietà, dovuto nella misura del 3% sulla parte d el reddito complessivo che eccede l'importo di euro 300.000. In particolare, l'Agenzia ha chiarito che: la base imponibile del contributo di solidarietà (costituita dalla parte eccedente euro 300.000), diversamente dalla base imponibile IRPEF, prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili; per il versamento il contribuente può avvalersi dell'istituto della compensazione; può inoltre rateizzare il pagamento fino al mese di novembre, secondo le modalità previste per l'IRPEF; il contributo è deducibile per competenza dal reddito complessivo ai fini IRPEF; ai fini del contributo di solidarietà non rilevano i redditi non rientranti nel reddito complessivo, come, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata, quelli esenti, quelli soggetti ad imposte sostitutive dell'IRPEF (es. redditi da locazione assoggettati a cedolare secca). Il documento di prassi fornisce infine alcune precisazioni in merito al contributo di perequazione dovuto dai dipendenti pubblici (con reddito superiore ad euro 90.000) e dai c.d. "pensionati d'oro", nonché al coordinamento di tali disposizi oni con il contributo di solidarietà medesimo. |
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Sospensione cautelare anche in terzo grado: Cassazione |
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Con Sentenza 24 febbraio 2012, n. 2845, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la sospensione cautelare disposta dalla CTR per il rischio di un danno grave ed irreparabil e nelle more del giudizio di ultimo grado. La Suprema Corte ha così espresso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992, il cui dettato letterale dispone che l'efficacia della sospensione cessi alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. I Giudici hanno infatti ritenuto che "al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle Commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373, comma 1, c.p.c. [.]. La specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell'istanza cautelare e del periculum in mora". |
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Chiarimenti dell'Agenzia sul trattamento delle indennità di fine rapporto: Circolare |
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Con Circolare 28 febbraio 2012, n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione ordinaria dell'indennità di fine rapporto superiore al milione di euro, prevista dall'art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011, c.d. "Salva Italia". Tra le precisazioni di maggiore interesse si segnalano le seguenti: la disposizione ha effetto per le indennità il cui diritto alla percezione è sorto successivamente al 1° gennaio 2011; anche per gli amministratori di società di capitali la tassazione ordinaria si applica solo sulle quote di compensi ed indennità (in denaro o in natura) che eccedono il milione di euro; tra i soggetti interessati, la tassazione ordinaria: è esclusa per gli eredi che percepiscono un'indennità in nome di un dipendente o di un collaboratore deceduto; interessa i titolari di contratti di collaborazione (co.co.co.). |
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Lavori usuranti: l'INPS comunica i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione |
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Con il Messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, l'INPS comunica i nuovi requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori che svolgono i cd. lavori usuranti, indicati nel D.Lgs n. 67/2011, alla luce della riforma del sistema pensionistico introdotta dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del DL n. 201/2011. L'Istituto previdenziale ricorda inoltre che i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici nel corso dell'anno 2012 sono tenuti a presentare la relativa domanda entro il 1° marzo 2012 e che le istanze presentate in ritardo comporteranno il differime nto dell'erogazione del trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 67/2011. Infine, gli iscritti all'ENPALS o all'INPDAP potranno presentare le richieste alle sedi territorialmente competenti dell'INPS. |
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Conversione del contratto a termine: indennità corrisposta anche senza un danno effettivo del dipendente |
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Con riferimento al regime risarcitorio previsto in caso di conversione del contratto a tempo indeterminato, introdotto dal Collegato Lavoro (art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010), la Co rte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti sull'indennità spettante al lavoratore, accogliendo i principi già enunciati dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 303/2011). Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1411/2012, ha precisato che l'indennità è onnicomprensiva, va riconosciuta anche in assenza di un danno effettivo del dipendente e calibrata in relazione alla peculiarità del le singole vicende e non trova applicazione la detrazione dell'aliunde perceptum. Inoltre, si sottolinea che il danno forfetizzato copre esclusivamente il periodo che passa dalla scadenza del termine del contratto fino a quello della sentenz a di conversione del rapporto: da tale momento il datore di lavoro è obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute. |
