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Unificazione dell'aliquota di tassazione dei redditi finanziari: Circolare dell'Agenzia delle Entrate |
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Con Circolare 28 marzo 2012, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito all'unificazione dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria di cui all'art. 2, comma da 6 a 34, D.L. n. 138/2011. Il documento di prassi risulta così strutturato: ambito di applicazione; deroghe e decorrenza generale; interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari; conti correnti e depositi; strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da soggetti vigilati; modifiche alle ritenute sugli utili; fondi comuni di investimento e gestioni individuali di portafoglio; assicurazioni; affrancamento del costo o del valore di acquisto di titoli e altre attività finanziarie. Si ricorda inoltre che il termine per esercitare l'opzione per l'affrancamento del costo o del valore di acquisto di titoli, quote ed altre attività finanziarie possedute alla data del 31.12.2011 al di fuori dell'esercizio di un'impresa comm erciale è fissato al 31 marzo 2012. |
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Chiarimenti sull'inversione contabile: Risoluzione |
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Con Risoluzione 28 marzo 2012, n. 28, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello sull'applicazione del reverse charge, ha chiarito che la regola generale secondo cui il debitore IVA è individuato nel prestatore o nel cedente va derogata tutte le volte in cui, in forza di disposizioni speciali, il debitore di imposta sia espressamente individuato nel cessionario o committen te. Pertanto, la cessione di rottami stoccati in depositi siti in Italia fra rappresentanti fiscali di operatori stranieri, è comunque soggetta a reverse charge ai sensi dell'art. 74, D.P.R. n. 633/72. In tali casi il cessionario, in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello , dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia, o provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale. |
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INPS: continua il processo di telematizzazione dei servizi |
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Le domande di dilazione e riduzione delle sanzioni per le aziende che operano con il sistema Uniemens, le richieste di provvedimenti sulle cartelle di pagamento e avv isi di addebito per la generalità dei contribuenti tenuti all'assolvimento degli obblighi contributivi verso l'INPS, nonché le comunicazioni delle cessioni dei crediti degli enti morali, dal 21 marzo 2012, vanno inviate telemat icamente all'INPS. Lo ricorda l'Istituto previdenziale con la Circolare n. 48 del 27 marzo 2012, nella quale precisa, inoltre, che le suddette domande vanno inoltrate dalle aziende, dai consulenti o dai professionisti accedendo mediante PIN al sito internet dell'Isti tuto nella sezione "Servizi on-line". |
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INAIL: i minimali per l'anno 2012 |
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L'INAIL, con la Circolare n. 16 del 27 marzo 2012, rende noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativamente all'anno 2012. In particolare, in riferimento all'anno 2012, il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, viene riportato in allegato alla circolare in esame, a secondo della tipologia di dipendente e di settore di appartenenza: tali minimi so no stati adeguati, ove inferiori, a 45,70 euro. |
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La mancanza di tempestività nell'autodenuncia e nel pagamento dei contributi non versati comporta evasione contributiva |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4918/2012, ricorda che in riferimento a "crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000" e non esauriti in relazione al p agamento delle sanzioni, rimane in vigore la disciplina previgente l'entrata in vigore della Legge n. 388/2000, cioè il disposto dell'art. 1, commi 217 - 224 della Legge n. 662/1996. Di conseguenza, l'azienda che non adempie tempestivamente agli obblighi nei confronti dell'INPS commette, di fatto, un'evasione contributiva e non una semplice omissione. La mancata presentazione del modello DM10, infatti, ricade nella disposizione dell'art. 1, comma 217, lett. b) della Legge n. 662/1996, e cioè il pagamento di una sanzione una tantum da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contri buti o premi. Sanzione che si può evitare, come precisa la stessa norma, nel caso in cui "la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei m esi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi" e "sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa". |
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Niente aspettativa sindacale per il socio-lavoratore in assenza del vincolo di subordinazione |
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La Corte di Cassazione ha chiarito che al socio della cooperativa non spetta il tempo indeterminato di aspettativa sindacale, vista l'incompatibilità dell'attivit à sindacale con il rapporto di collaborazione. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4897 del 27 marzo 2012, ha specificato che, in base alla disciplina cooperativistica con riferimento alla posizione del socio lavoratore (Legge n. 142/2001), risulta nettamente distinto il rappor to sociale da quello lavorativo, per cui le società sono obbligate a stipulare distinti contratti di lavoro, con la previsione specifica dell'applicabilità della Legge n. 300/1970 nei confronti dei soli soci che stipulano un contratto di lavoro subordinat o. |
