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29/10/2012 - Nuove tariffe per l'iscrizione al registro dei revisori contabili: Decreto

Nuove tariffe per l'iscrizione al registro dei revisori contabili: Decreto

Con Decreto 1 ottobre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritoccato gli importi da versare all'atto dell'iscrizione al registro dei revisori contabili; in particolare:

  • tirocinanti, revisori legali persone fisiche e società di revisione dovranno corrispondere una quota di iscrizione pari a 50 euro;
  • revisori legali di altri Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi dovranno corrispondere una quota di iscrizione pari a 100 euro.

Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2012, n. 251; l'aumento in commento è in vigore da sabato 27 ottobre 2012.

 

Fermo illegittimo senza le dovute formalità: Cassazione

Con Sentenza 26 ottobre 2012, n. 18380, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che è illegittimo il fermo amministrativo se l'Agente della Riscossione non ha prima notificato la cartella di pagamento.

In sede di ricorso, Equitalia aveva invece sostenuto che il preavviso di fermo amministrativo era comunque da considerarsi legittimo anche se non era stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento.

La Suprema Corte ha tuttavia affermato che il motivo di ricorso non tiene conto che "l'omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle implica l'accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione"; di conseguenza non sussiste alcun titolo in base al quale è possibile adottare un provvedimento cautelare come quello di fermo amministrativo.

 

Infortunio: all'indennità INAIL si affianca il risarcimento del danno

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18469 del 26 ottobre 2012, chiamata ad esprimersi sul risarcimento del danno in merito ad un evento di infortunio sul lavoro in un'azienda che non rispettava le norme di sicurezza, ha ribadito che il risarcimento cui ha diritto l'infortunato deve essere parametrato all'effettiva lesione subita: non è sufficiente, quindi, la sola indennità dell'Istituto assicuratore.

La Suprema Corte ha infatti precisato che l'indennità INAIL ha natura forfettaria e non satisfattiva e, nel caso in esame, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell'azienda, calcolato, senza dare atto a duplicazioni del risarcimento, come differenza tra l'indennità dell'Istituto e l'importo quantificato sulla base delle tabelle in uso al tribunale di Milano.

 

INAIL: on line la funzionalità per integrare i dati per il calcolo del premio speciale facchini

L'INAIL, con Nota protocollo n. 6026 del 18 ottobre 2012, comunica che è disponibile il nuovo servizio telematico "Integrazione premio speciale" disponibile sul portale www.inail.it - Punto Cliente - Polizze facchini.

Tale servizio consente alle società cooperative e agli organismi associativi di fatto che svolgono attività di facchinaggio e che hanno già inviato l'elenco trimestrale per la regolazione del premio entro l'ordinaria scadenza (30 giorni successivi alla scadenza del trimestre) di comunicare eventuali ulteriori dati afferenti i soci lavoratori (quote di retribuzioni a conguaglio di competenza del trimestre concluso).

 

Riduzione dei trattamenti di CIG in deroga

L'INPS, con il Messaggio n. 17338 del 25 ottobre 2012, ricorda che, in base alla Legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011), sono previste delle riduzioni dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga da applicare alle proroghe. In particolare, i trattamenti in deroga vengono ridotti:

  • del 10% nel caso di prima proroga,
  • del 30% nel caso di seconda proroga e
  • del 40% nel caso di proroghe successive.

In particolare, nell'ambito della cassa integrazione in deroga, l'INPS precisa che "l'abbattimento deve essere applicato trascorsi 12 mesi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, dove i dodici mesi si intendono relativamente all'orario contrattuale denunciato dall'azienda. Pertanto, l'abbattimento viene effettuato considerando le ore di cassa integrazione in deroga effettivamente fruite da ogni singolo lavoratore, nell'arco delle autorizzazioni complessivamente concesse alla società."

 

Prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato: modalità di comunicazione

In merito all'obbligo di comunicazione, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, dell'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e della durata di tale prosecuzione, come stabilito dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 5 del D.Lgs n. 368/2001, introdotto dalla Riforma del mercato del lavoro (art. 1, comma 9, lettera f) della Legge n. 92/2012), il Ministero del Lavoro con Decreto 10 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012, ha fornito le modalità di comunicazione.

Pertanto, il datore di lavoro deve comunicare la prosecuzione al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro, secondo le modalità di trasmissione previste per le comunicazioni obbligatorie (di cui al Decreto 30 ottobre 2007). Tale disposizione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (25 novembre 2012).