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02/08/2012 - Riconoscimento della ruralità dei fabbricati: Decreto MEF

Riconoscimento della ruralità dei fabbricati: Decreto MEF

È stato diffuso ieri, 1 agosto 2012, sul sito del Dipartimento delle Finanze, www.finanze.it, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riguardante l'attuazione dell'art. 13, comma 14-bis, D.L. n. 201/2011 in tema di riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.

Il Decreto stabilisce le modalità di annotazione negli atti del catasto al fine di attribuire il classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9, D.L. n. 557/1993.

La domanda può essere presentata per gli immobili ad uso abitativo o strumentale all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del Territorio entro il prossimo 30 settembre 2012.

Dev'essere inoltre autocertificato che l'immobile possiede i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda.

 

Dichiarazioni di intento e adempimenti connessi: Risoluzione

Con Risoluzione 1° agosto 2012, n. 82 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute può essere eseguita entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta.

Rimane inoltre possibile effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

L'Amministrazione finanziaria chiarisce infine che, in attesa del nuovo modello, l'adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica approvata con Provvedimento 14 marzo 2005; il campo denominato "Periodo di riferimento" dovrà essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento (2012).

 

Lavoro intermittente: nuovi chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 20 del 1° agosto 2012, fornisce ulteriori chiarimenti circa le novità apportate dalla Legge n. 92/2012 alla disciplina del lavoro intermittente. Tra gli aspetti più rilevanti toccati dal Ministero si segnala:

  • l'impossibilità di effettuare la comunicazione preventiva via SMS, in attesa delle opportune indicazioni dello stesso Ministero;
  • la possibilità di annullare la comunicazione preventiva, nel caso in cui il lavoratore non si presenti al lavoro, entro le 48 ore successive al giorno in cui doveva essere resa la prestazione;
  • un'interpretazione più flessibile dei "30 giorni" della comunicazione, dovendosi intendere come numero massimo di giorni di prestazione del lavoratore anche in un arco temporale molto maggiore di 30 giorni;
  • la possibilità di continuare ad utilizzare prestazioni di lavoro intermittente in forza ai vecchi contratti, stipulati prima del 18 luglio 2012, che sono incompatibili con le novità della Riforma, modificando la precedente interpretazione fornita con la Circolare n. 18/2012.

 

Obbligo di iscrizione alla cassa edile

Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 18 del 1° agosto 2012, afferma che l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile opera con riferimento alle sole imprese edili in virtù della natura di tale istituto che è originato e regolamentato dalla contrattazione di settore.

Nella fattispecie un'impresa del settore che applica ai propri dipendenti il CCNL del settore metalmeccanico, non è tenuta all'iscrizione alla Case edile proprio in ragione:

  • dell'applicazione del CCNL metalmeccanico (e non di un contratto del settore dell'edilizia) e
  • della prevalenza dell'attività metalmeccanica svolta dall'impresa.

 

Ministero del Lavoro:obbligo di assunzione dei disabili in caso di modifica della ragione sociale

In materia di assolvimento dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 23 del 1° agosto 2012, ha chiarito che in caso di modifica della ragione sociale da cooperativa a S.p.a., dovrà essere rispettato il vincolo relativo alla quota di riserva di cui alla L. n. 68/1999.

Nello specifico il Ministero, rispondendo all'istanza proposta da ANISA (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio), ha sottolineato che ai fini dell'adempimento da parte del datore di lavoro obbligato, è opportuno tenere presente il criterio di gradualità sancito dall'art. 2 del regolamento di esecuzione della L. n. 68/1999.

 

CIG settore edili: i chiarimenti del Welfare

Con l'Interpello n. 26 del 1° agosto 2012 il Ministero interviene in merito alle cause che rendano possibile la proroga dei trattamenti di Cassa integrazione Guadagni per le imprese edili dell'industria e artigiane.

Ad integrazione di quanto già contenuto nell'Interpello n. 26/2010 il Ministero, con l'Interpello in esame, chiarisce che "per le imprese sia artigiane che industriali dell'edilizia, la condizione sopra richiamata, ovvero l'ipotesi di "riduzione dell'orario di lavoro" deve essere intesa nel senso che la CIG va concessa in tutti i casi in cui sussista sospensione o riduzione dell'attività lavorativa."

 

Riproporzionamento dei permessi ex Legge n. 104/92: precisazioni ministeriali

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 24 del 1° agosto 2012, ha precisato che:

  • non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento dei 3 giorni di permesso ex Legge n. 104/1992 nel caso in cui, nel corso del mese, il dipendente fruisca di altri permessi (sindacale, maternità, malattia, ecc..);
  • se il dipendente presenta per la prima volta la richiesta dei permessi ex Legge n. 104/1992 nel corso del mese (ad esempio il giorno 19), questi ultimi possono essere riproprozionati (1 giorno di permesso ogni 10 gg di assistenza).

 

Ministero del Lavoro:esclusione degli autisti soccorritori dal computo disabili

In materia di esclusione dal computo dei disabili, il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 20 del 1° agosto 2012, ha chiarito che in presenza di attività di particolare interesse per la collettività, costituzionalmente garantiti, le regole in materia di collocamento obbligatorio, di cui alla L. n. 68/1999, potranno vedersi applicabili esclusivamente in presenza di attività di carattere amministrativo.

Nello specifico il Ministero, rispondendo all'istanza proposta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha sottolineato che i servizi di trasporto per emergenze ed urgenze 118 potranno essere assimilati alle categorie escluse dall'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 4, della L. 68/1999.

 

Presupposti della perdita dell'integrazione salariale in caso di ricollocamento sul mercato del lavoro

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 19 del 1° agosto 2012, ha precisato che:

  • l'obbligo imposto al lavoratore di comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale
  • non trova più applicazione per le tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di assunzione (CO).

 

Assunzione con contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità: non necessario il rispetto dei limiti di età

Con riferimento alla possibilità di assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori in mobilità, al fine di un loro reinserimento nel mercato del lavoro, prevista dal Testo unico sull'apprendistato (art. 7, comma 4, D.Lgs n. 167/2011), sono stati forniti chiarimenti sulla corretta interpretazione della disciplina normativa.

In particolare, il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 21 del 1° agosto 2012, sottolinea che le previsioni relative all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, mediante contratto di apprendistato, costituiscono una disciplina speciale e, di conseguenza, il ricorso a tale fattispecie contrattuale non è condizionato dal rispetto del requisito dell'età anagrafica posseduto dal lavoratore all'atto dell'assunzione.

 

Cambio appalto e garanzia ai lavoratori della conservazione del posto di lavoro: chiarimenti ministeriali

L'Associazione Nazionale Sindacati dei Trasporti e dei Servizi ha proposto Interpello al Ministero del Lavoro, al fine di conoscere quale possa essere lo strumento legale assimilabile al cambio d'appalto e quale tutela sia esperibile per garantire i diritti dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 22 del 1° agosto 2012, ricordando che la materia della successione degli appalti tra imprese trova la propria disciplina nell'ambito della contrattazione collettiva, precisa tuttavia che l'ordinamento, pur non disciplinando direttamente il cambio di appalto, concede comunque sufficienti tutele al lavoratore sia nei confronti del datore di lavoro che eventualmente intimi il licenziamento per conclusione di appalto (deve comunque trattarsi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), sia nei confronti della società nuova appaltatrice (il cambio d'appalto non è riconducibile al trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ., tuttavia, ciò non esclude che in sede giudiziaria se ne possa accertare la sussistenza).

 

Apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo: possibile l'iscrizione nelle liste di mobilità

In risposta all'istanza avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti riguardo la possibilità dell'iscrizione nella lista di mobilità c.d. non indennizzata (art. 4 DL n. 148/1993, convertito dalla Legge n. 236/1993 e da ultimo modificato con Legge di Stabilità 2012) degli apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo.

L'Interpello n. 25 del 1° agosto 2012 ha precisato che costituisce condizione indispensabile per l'iscrizione, la circostanza che i lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento siano titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quindi, anche gli apprendisti sono iscrivibili nella lista di mobilità, in quanto l'apprendistato è considerato uno speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1, comma 1, D.Lgs n. 167/2011).